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mercoledì 16 ottobre 2019

Il lavoratore in aspettativa sindacale


Gestione lavoristica e contributiva dell'aspettativa  nel settore privato

 
Nell’ambito generale dei diritti spettanti ai lavoratori in materia di permessi e di aspettative, particolare rilievo assume quella parte delle relazioni di natura sindacale, in virtù delle quali il lavoratore si trova nella necessità di dover disporre del proprio tempo, in sostituzione di quello dedicato all’attività lavorativa, per poter adempiere ai compiti cui è tenuto per effetto di un incarico ricevuto, come nel caso di cui ci occupiamo, di natura sindacale.
Le legge disciplina tale eventualità facendone esplicito oggetto nella L. 300/70, cosiddetto statuto dei lavoratori, al cui art. 31 si prevede che, oltre ai lavoratori eletti in assemblee rappresentative, anche a coloro che siano chiamati a ricoprire cariche in ambito sindacale a livello provinciale e nazionale venga riconosciuto il diritto ad essere collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato, così generalizzando senza distinzioni tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato. Con Legge 724/94, art. 22 comma 39 viene precisato che la succitata norma della legge 300 s’interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali. Peraltro la contrattazione collettiva del settore privato fa riferimento di norma allo stesso principio, potendosi perciò parlare di un esercizio generalizzato in questo senso.
 
Facciamo preliminarmente questa distinzione tra aspettativa da un impiego pubblico e quella di un lavoratore del settore privato perché nel settore privato il lavoratore in aspettativa per ricoprire incarichi di natura sindacale non percepisce per quel periodo retribuzione da parte del datore di lavoro, mentre nel settore pubblico l’aspettativa viene normalmente retribuita sotto forma di distacco. Brevemente, per il settore pubblico, che comunque non è in argomento in questa occasione, basterà aggiungere che siamo in presenza di un iter che, partendo dalla fissazione di un contingente massimo di distacchi sindacali, ripartisce detti distacchi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative determinate con i criteri ormai abituali. Condizione perché il lavoratore possa usufruire dell’aspettativa/distacco è che si tratti di un lavoratore a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time.
Nel settore privato partiamo da alcuni assunti, oltre quello già citato dell’estensione di cui alla Legge 300. Il primo di questi assunti è che il lavoratore che è chiamato ad assumere incarichi di natura sindacale a livello nazionale oppure anche regionale o provinciale[1] ha diritto ad esser collocato in aspettativa, su iniziativa del lavoratore che ne faccia eventualmente richiesta, senza che il datore di lavoro possa contrastare la richiesta stessa. Si tratta di un diritto e non di un obbligo soggettivo; pertanto non sconta l’automatismo ed è il lavoratore che deve farne richiesta al datore di lavoro. L’aspettativa può essere fruita in misura totale o anche parziale purché la misura sia preventivamente determinata o anche successivamente modificata su richiesta incondizionata del lavoratore. Il rifiuto da parte del datore di lavoro di concedere l’aspettativa e l’eventuale sanzione per assenza ingiustificata costituiscono comportamento antisindacale, come in merito ha confermato anche la Corte di Cassazione.[2]
 
Il secondo assunto è l’insorgenza a favore del lavoratore del diritto alla contribuzione figurativa. In ciò l’aspettativa per incarichi sindacali, ma anche per quelli politici, si differenzia dall’aspettativa per motivi privati, di studio e/o familiari o altro, durante la quale il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio o ai fini previdenziali, restando al lavoratore la possibilità di procedere al riscatto o al versamento dei contributi calcolato secondo i criteri della prosecuzione volontaria[3]; nel caso in questione invece il lavoratore in aspettativa del settore privato (ma si ritiene anche del terzo settore) viene ad essere collocato in una diversa posizione, la quale  dà titolo, sempre a norma della legge 300/1970, all’ accreditamento figurativo per il periodo interessato nella gestione previdenziale per la quale il lavoratore era stato iscritto all’atto del collocamento in aspettativa.
 
Condizione necessaria è che sia in atto un rapporto che faccia riferimento ad una effettiva prestazione di lavoro subordinato soggetta all’obbligo assicurativo e che il  datore di lavoro adotti un provvedimento di collocazione in aspettativa non retribuita nei confronti del lavoratore in questione. E’ pacifico che si tratta di una situazione diversa rispetto al rilascio di permessi per lo svolgimento dell’attività sindacale.
E’ necessario altresì che la carica o la funzione cui è chiamato l’assicurato rispondano alle caratteristiche previste dalla legge 300, ossia carica sindacale direttiva, espletata anche in qualità di membro di un organismo direttivo fino al livello provinciale e che comunque questo tipo di attività non possa essere ricompreso nell’ambito di una prestazione di lavoro a carattere subordinato.
Per quanto riguarda inoltre la misura dell’accredito figurativo e cioè la misura della contribuzione riconosciuta ai fini assicurativi, occorre far riferimento alla categoria ed alla qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto dell’ingresso in aspettativa, con successivi adeguamenti conseguenti alla dinamica sindacale ed alla carriera prevista dalla dinamica stessa ed esclusione di quanto non collegato o collegabile a tale dinamica, quali ad esempio competenze accessorie legate alla produttività o a straordinari forfetizzati. L’Inps precisa altresì che il valore retributivo su cui commisurare la contribuzione figurativa è determinato dalla media delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro nell’anno solare di riferimento.
Discorso a parte, infine, per quanto riguarda l’obbligo di corresponsione del contributo all’SSN, Servizio sanitario nazionale. Questo è dovuto dal lavoratore collocato in aspettativa in misura commisurata all’indennità che percepisce in relazione alla carica, in qualità e nella misura di lavoratore dipendente con altri redditi.
 
Veniamo ora all’iter che deve essere seguito per la gestione di tale istituto. In primo luogo occorre presentare la domanda di accredito della contribuzione figurativa, che l’interessato deve effettuare ogni anno, a partire dal 1° gennaio  e fino alla scadenza del 30 settembre dell’anno successivo a quello del periodo di aspettativa richiesto, con procedura telematica su piattaforma predisposta dall’Inps; la domanda deve essere rinnovata ogni anno, con riferimento all’anno precedente (solare dice l’Inps, ma più propriamente dovremmo dire di calendario) anche per periodi già predeterminati di aspettativa ultrannuale[4]. Dal 1° gennaio 2018 la domanda può essere presentata, allegando la documentazione a supporto, esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito dell’Inps, oppure attraverso un apposito Contact Center telefonico istituito dallo stesso Inps, oppure infine per mezzo dei patronati o di altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Inps, tra i quali si ritiene possano essere ricompresi i consulenti del lavoro. La data stabilita per il termine di scadenza è perentoria a pena di decadenza dal diritto, ma solo agli effetti della presentazione della domanda; infatti l’Inps ha precisato che l’interessato ha la possibilità di integrare la presentazione con la necessaria documentazione anche dopo il termine del 30 settembre, fatto salvo che alla domanda potrà esser dato corso solo al completamento della documentazione[5], ma anche che l’inizio della contribuzione figurativa sarà datato a partire dal momento della sospensione dell’attività lavorativa.
La documentazione a supporto consiste in primo luogo nell’atto formale, comprensivo della data di decorrenza, con cui l’interessato è stato chiamato a rivestire l’incarico sindacale; sarà opportuno anche dimostrare che tale incarico (rectius carica sindacale) sia prevista dallo statuto sindacale e quindi è da ritenersi utile allegare lo statuto dell’organizzazione. Inoltre sarà necessario presentare la prova dell’atto di collocamento in aspettativa, ossia l’attestazione datata e sottoscritta dal datore di lavoro, antecedente la data d’inizio dell’aspettativa stessa. Il sito dell’Inps fornisce un modello di tale attestazione, da cui si ricava che le indicazioni da fornire sono la data di assunzione del lavoratore, il contratto di lavoro applicato nonché il livello d’inquadramento del lavoratore interessato, il provvedimento adottato e gli eventuali provvedimenti di proroga  ed infine la causa dell’aspettativa, nel caso specifico la carica sindacale che è all’origine del distacco. In tale provvedimento è necessario altresì che sia specificato che il richiedente non è un lavoratore che sta scontando ancora il periodo di prova o, se il periodo di prova non fosse stato previsto al momento dell’assunzione oppure fosse inferiore ai sei mesi, che abbia svolto almeno sei mesi di lavoro effettivo. Quella del periodo di prova è comunque una nozione delicata, nel senso che l’Inps pone molta attenzione alla verifica che tale periodo sia stato effettivamente svolto e compiuto, sia tramite l’acquisizione della contrattazione collettiva relativa al caso specifico, sia con la verifica che il periodo di prova, anche se eventualmente previsto di durata superiore ai sei mesi, sia stato integralmente compiuto[6]; o se inferiore ai sei mesi, che l’aspettativa sindacale decorra dopo un periodo di sei mesi effettivamente lavorato. Tali condizioni, pur dovendo essere contenute nell’attestazione del datore di lavoro, sono sempre soggette a verifica da parte dell’Inps.
Concludiamo queste note accennando sinteticamente agli adempimenti da parte del datore di lavoro per la corretta compilazione dei flussi Uniemens. A seguito della concessione dell’aspettativa non retribuita per motivi sindacali, per il lavoratore in questione non deve essere presentata alcuna denuncia corrente, salvo indicare, nella denuncia relativa all’ultimo periodo di servizio prestato, il codice 40, corrispondente alla causale “Aspettativa non retribuita per motivi sindacali”. Qualora nel corso del periodo di aspettativa il lavoratore dovesse percepire arretrati relativi a periodi precedenti l’aspettativa stessa, questi dovranno essere comunicati con l’elemento V1 causale 1 relativo all’ultimo periodo precedente l’astensione e sempre con il codice 40. Particolari modalità invece vanno adottate nel caso in cui l’aspettativa sia richiesta e concessa/adottata in forma part-time: in questa evenienza gli elementi Imponibile e Contributo dovranno essere indicati nella misura assegnata, in proporzione al part-time adottato, indicando anche nell’elemento <PercAspettatival300_70> la quota di aspettativa non retribuita per motivi sindacali, valorizzata in millesimi, di cui usufruisce il lavoratore.


[1] Si diceva allora anche comprensoriale, ma gli attuali orientamenti culturali in fatto di decentramento e riaccorpamento amministrativo hanno fatto perdere importanza a questo livello
[2] Cassazione 2 agosto 2011 n. 16865.
[3] Risposta del Ministero del Lavoro a quesito n. 25 del 30 marzo 2016
[4] Così si esprime l’Inps nel Messaggio n. 3499 del 08.09.2017, ricollegandosi  all’art. 3 del citato D.Lgs. 564/1996. Tuttavia è da notare che nella pagina del sito Inps dedicata all’argomento, dopo aver ricordato la scadenza del 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale ha avuto inizio l’aspettativa, si dice testualmente che “la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà contraria”.
[5] Messaggio Inps n. 2653 del 11.07.2019
[6] Anche con riferimento alle assenze dal lavoro che abbiano eventualmente sospeso il decorso del periodo di prova.

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