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domenica 16 luglio 2017

Incentivi contributivi per l’apprendistato: novità e sovrapposizioni. Le istruzioni dell’Inps


di prossima pubblicazione 

sulla rivista on-line Consulenza, ed. Buffetti


Il contratto di apprendistato, come si sa, ha una doppia valenza: introduttiva riguardo al rapporto di lavoro e formativa riguardo al suo svolgimento. Anche per questo motivo  è perciò uno dei più visitati dalla legge – e di conseguenza anche dalla prassi – per ciò che interessa non solo gli aspetti della sua costituzione e dello svolgimento, ma anche i provvedimenti facilitanti a favore del giovane impegnato e quelli agevolativi a favore del datore di lavoro, quasi compensativi questi ultimi per l’impegno ed in un certo senso anche per la scommessa sul futuro. È perciò anche sotto questa ottica che va visto il progressivo evolversi delle disposizioni, che vanno incontro non solo agli attori di questo processo, ma anche all’istituto stesso;  sia pure scontando un po’ il fatto che talvolta si possa assistere ad un accavallarsi di produzione legislativa che non sempre assicura la necessaria chiarezza.

Rimane comunque naturale che il problema degli incentivi resti costantemente all’ordine del giorno. In questa occasione l’attenzione è puntata sul contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, cosiddetto contratto di apprendistato di primo livello, per il quale erano già stati a suo tempo introdotte misure atte a favorire le assunzioni e l’impiego di giovani interessati ad iniziare la propria esperienza lavorativa e che si trovassero nelle condizioni di aver compiuto solo la scuola dell’obbligo. L’ultima di queste agevolazioni si ritrova in via sperimentale, nel quadro del riordino degli incentivi all’occupazione, già a far data dal settembre 2015 per effetto dell’art. 32 del d.lgs 150/2015;  poi successivamente l’art. 1, comma 240, lettera b) della legge 232/2016, cosiddetta legge di stabilità, proroga detti incentivi a tutto il 31 dicembre 2017, con alcune modifiche e precisazioni. Il messaggio Inps n. 2499 del 16 giugno scorso fornisce le istruzioni operative al riguardo. In particolare, rispetto alle precedenti istruzioni operative a suo tempo rilasciate si possono registrare conferme, precisazioni e nuove indicazioni.

Le conferme riguardano la parte sostanziale e caratterizzante della legge e in particolare la non applicazione, per questa fattispecie di personale impiegato, del contributo di licenziamento; il contributo di licenziamento è pari ad euro 489,95 annui, suddivisibile a mesi e quindi si può valutare facilmente l’agevolazione a favore del datore di lavoro. In secondo luogo la riduzione dell’aliquota contributiva ai fini previdenziali, sempre a carico del datore di lavoro, che si abbassa al 5% in luogo del prescritto 10%; infine viene mantenuto lo sgravio totale dell’aliquota NASpI (già ASpI nella precedente versione dell’agevolazione) e dell’aliquota di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, il che comporta  per il datore di lavoro un’ulteriore riduzione della contribuzione rispettivamente dell’1,31% e dello 0,30% della retribuzione imponibile. 
Per quanto riguarda invece le nuove indicazioni, dalla lettura del messaggio, che per la verità  ha un taglio redazionale abbastanza complicato, si ricava che è da considerarsi non più operativa la distinzione tra le aziende che hanno alle loro dipendenze un numero di addetti uguale o inferiore a nove e le altre con un numero di addetti superiore e pertanto che tutte le aziende usufruiscono di un’aliquota pari al cinque per cento indipendentemente dal numero degli addetti. È inoltre utile che sia stato ricordato, anche se non costituisce un’innovazione, che in caso di avvenuta trasformazione del tipo di apprendistato in contratto professionalizzante il beneficio dell’aliquota del 5% viene meno, ma a decorrere dalla data in cui è avvenuta la trasformazione, facendo salva quindi la misura applicata nel periodo in cui si è effettivamente trattato dello svolgimento del primo livello di apprendistato.
Naturalmente la disposizione agevolante è a valere per il periodo effettivo di durata dell’apprendistato e non anche quando, al termine del periodo formativo, il lavoratore sia passato in qualifica. Per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, infatti, il datore di lavoro gode già di un’agevolazione, che è da considerarsi quasi un premio d’assunzione, che consiste nell’applicazione a suo carico dell’aliquota prevista in via generale per l’apprendistato, pari all’11,61% e questa rimane senza ulteriori riduzioni.
Inoltre, dato il carattere derogatorio espresso della norma contenuta nelle legge di stabilità 2016 e la sua prosecuzione per il 2017, l’Inps fa presente che l’agevolazione non compete  per i contratti di apprendistato di primo livello attivati in data precedente al 24 settembre 2015, i quali sono soggetti all’aliquota dell’ordinario regime contributivo, ossia all’11,61%.
E dato che si trova in argomento l’Inps approfitta del messaggio in questione per ricordare e precisare anche alcune questioni collegate, sempre in tema di apprendistato. Un primo argomento riguarda il periodo previsto per la formazione esterna dell’apprendista per il quale il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente, afferma l’Inps, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo per quel lasso di tempo: posizione da ritenersi corretta e già anche il Ministero tramite interpello si era pronunciato nei medesimi termini. Maggiore perplessità sul piano dei diritti suscita invece la posizione ministeriale, che l’Inps richiama in questa occasione, secondo la quale l’apprendista per questi periodi non retribuiti non ha diritto ad accreditamento di contribuzione figurativa: perplessità giustificabile se si considera che i periodi formativi, ancorché non lavorati, sono comunque funzionali alla formazione per il lavoro e non per andare a spasso. Qui invece un ripensamento potrebbe essere augurabile.
Un secondo argomento concerne la sovrapposizione di provvedimenti agevolativi o di sgravio, criticabile sotto il profilo della tecnica legislativa, ma talvolta inevitabile per motivazioni sociali o anche politiche. In questa occasione il riferimento è alla legge 183/2011,  che riconosceva in favore dei datori di lavoro che occupavano un numero di addetti pari o inferiore a nove e per contratti stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, uno sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. In una situazione di questo genere all’Inps non rimane altro che riconoscere che, nell’ambito dei medesimi datori di lavoro che occupavano un numero di addetti pari o inferiore a nove si è creata una sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali, che per forza di cose vengono a configurarsi come alternativi.
La circolare si conclude con le istruzioni operative per le quali si ritiene non attinente un commento in questa sede, dato il loro carattere meramente tecnico e formale, mentre a margine è interessante notare, ma solo a titolo di curiosità, perché ognuno ne possa trarre la conclusione che vuole, che il messaggio si occupa anche, ma solo marginalmente, di una soppressione: quella operata dal d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 nei confronti non di una disposizione di legge, ma dal titolo del richiamato art. 32 del d.lgs150/2015, del riferimento al contratto di alta formazione e ricerca, citato appunto nel titolo, ma del tutto assente nel corpo del testo legislativo.

Silla Cellino

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