di prossima pubblicazione
sulla rivista on-line Consulenza, ed. Buffetti
Il contratto di apprendistato,
come si sa, ha una doppia valenza: introduttiva riguardo al rapporto di lavoro
e formativa riguardo al suo svolgimento. Anche per questo motivo è perciò uno dei più visitati dalla legge – e
di conseguenza anche dalla prassi – per ciò che interessa non solo gli aspetti
della sua costituzione e dello svolgimento, ma anche i provvedimenti
facilitanti a favore del giovane impegnato e quelli agevolativi a favore del
datore di lavoro, quasi compensativi questi ultimi per l’impegno ed in un certo
senso anche per la scommessa sul futuro. È
perciò anche sotto questa ottica che va visto il progressivo evolversi
delle disposizioni, che vanno incontro non solo agli attori di questo processo,
ma anche all’istituto stesso; sia pure
scontando un po’ il fatto che talvolta si possa assistere ad un accavallarsi di
produzione legislativa che non sempre assicura la necessaria chiarezza.
Rimane
comunque naturale che il problema degli incentivi resti costantemente
all’ordine del giorno. In questa occasione l’attenzione è puntata sul contratto
di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, cosiddetto
contratto di apprendistato di primo livello, per il quale erano già stati a suo
tempo introdotte misure atte a favorire le assunzioni e l’impiego di giovani
interessati ad iniziare la propria esperienza lavorativa e che si trovassero
nelle condizioni di aver compiuto solo la scuola dell’obbligo. L’ultima di
queste agevolazioni si ritrova in via sperimentale, nel quadro del riordino
degli incentivi all’occupazione, già a far data dal settembre 2015 per effetto
dell’art. 32 del d.lgs 150/2015; poi
successivamente l’art. 1, comma 240, lettera b) della legge 232/2016,
cosiddetta legge di stabilità, proroga detti incentivi a tutto il 31 dicembre
2017, con alcune modifiche e precisazioni. Il messaggio Inps n. 2499 del 16
giugno scorso fornisce le istruzioni operative al riguardo. In particolare,
rispetto alle precedenti istruzioni operative a suo tempo rilasciate si possono
registrare conferme, precisazioni e nuove indicazioni.
Le
conferme riguardano la parte sostanziale e caratterizzante della legge e in
particolare la non applicazione, per questa fattispecie di personale impiegato,
del contributo di licenziamento; il contributo di licenziamento è pari ad euro
489,95 annui, suddivisibile a mesi e quindi si può valutare facilmente
l’agevolazione a favore del datore di lavoro. In secondo luogo la riduzione
dell’aliquota contributiva ai fini previdenziali, sempre a carico del datore di
lavoro, che si abbassa al 5% in luogo del prescritto 10%; infine viene
mantenuto lo sgravio totale dell’aliquota NASpI (già ASpI nella precedente
versione dell’agevolazione) e dell’aliquota di finanziamento dei fondi
interprofessionali per la formazione continua, il che comporta per il datore di lavoro un’ulteriore
riduzione della contribuzione rispettivamente dell’1,31% e dello 0,30% della
retribuzione imponibile.
Per
quanto riguarda invece le nuove indicazioni, dalla lettura del messaggio, che
per la verità ha un taglio redazionale
abbastanza complicato, si ricava che è da considerarsi non più operativa la
distinzione tra le aziende che hanno alle loro dipendenze un numero di addetti
uguale o inferiore a nove e le altre con un numero di addetti superiore e
pertanto che tutte le aziende usufruiscono di un’aliquota pari al cinque per
cento indipendentemente dal numero degli addetti. È
inoltre utile che sia stato ricordato, anche se non costituisce un’innovazione,
che in caso di avvenuta trasformazione del tipo di apprendistato in contratto
professionalizzante il beneficio dell’aliquota del 5% viene meno, ma a
decorrere dalla data in cui è avvenuta la trasformazione, facendo salva quindi
la misura applicata nel periodo in cui si è effettivamente trattato dello
svolgimento del primo livello di apprendistato.
Naturalmente
la disposizione agevolante è a valere per il periodo effettivo di durata
dell’apprendistato e non anche quando, al termine del periodo formativo, il
lavoratore sia passato in qualifica. Per i dodici mesi successivi alla
trasformazione del contratto, infatti, il datore di lavoro gode già di
un’agevolazione, che è da considerarsi quasi un premio d’assunzione, che
consiste nell’applicazione a suo carico dell’aliquota prevista in via generale
per l’apprendistato, pari all’11,61% e questa rimane senza ulteriori riduzioni.
Inoltre,
dato il carattere derogatorio espresso della norma contenuta nelle legge di
stabilità 2016 e la sua prosecuzione per il 2017, l’Inps fa presente che
l’agevolazione non compete per i contratti
di apprendistato di primo livello attivati in data precedente al 24 settembre
2015, i quali sono soggetti all’aliquota dell’ordinario regime contributivo,
ossia all’11,61%.
E dato
che si trova in argomento l’Inps approfitta del messaggio in questione per
ricordare e precisare anche alcune questioni collegate, sempre in tema di
apprendistato. Un primo argomento riguarda il periodo previsto per la
formazione esterna dell’apprendista per il quale il datore di lavoro non è
tenuto a corrispondere alcuna retribuzione e conseguentemente, afferma l’Inps,
il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo per
quel lasso di tempo: posizione da ritenersi corretta e già anche il Ministero
tramite interpello si era pronunciato nei medesimi termini. Maggiore
perplessità sul piano dei diritti suscita invece la posizione ministeriale, che
l’Inps richiama in questa occasione, secondo la quale l’apprendista per questi
periodi non retribuiti non ha diritto ad accreditamento di contribuzione
figurativa: perplessità giustificabile se si considera che i periodi formativi,
ancorché non lavorati, sono comunque funzionali alla formazione per il lavoro e
non per andare a spasso. Qui invece un ripensamento potrebbe essere augurabile.
Un
secondo argomento concerne la sovrapposizione di provvedimenti agevolativi o di
sgravio, criticabile sotto il profilo della tecnica legislativa, ma talvolta
inevitabile per motivazioni sociali o anche politiche. In questa occasione il
riferimento è alla legge 183/2011, che riconosceva
in favore dei datori di lavoro che occupavano un numero di addetti pari o
inferiore a nove e per contratti stipulati tra il 1 gennaio 2012 ed il 31
dicembre 2016, uno sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi
contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. In una situazione di
questo genere all’Inps non rimane altro che riconoscere che, nell’ambito dei
medesimi datori di lavoro che occupavano un numero di addetti pari o inferiore
a nove si è creata una sovrapposizione di due diversi regimi contributivi
speciali, che per forza di cose vengono a configurarsi come alternativi.
La
circolare si conclude con le istruzioni operative per le quali si ritiene non
attinente un commento in questa sede, dato il loro carattere meramente tecnico
e formale, mentre a margine è interessante notare, ma solo a titolo di
curiosità, perché ognuno ne possa trarre la conclusione che vuole, che il
messaggio si occupa anche, ma solo marginalmente, di una soppressione: quella
operata dal d.lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 nei confronti non di una
disposizione di legge, ma dal titolo del richiamato art. 32 del d.lgs150/2015,
del riferimento al contratto di alta formazione e ricerca, citato appunto nel
titolo, ma del tutto assente nel corpo del testo legislativo.
Silla Cellino
Nessun commento:
Posta un commento