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lunedì 3 aprile 2017

Permessi e congedi: l’Inps spiega come funzioneranno per le unioni civili e le convivenze di fatto


pubblicato sulla rivista on-line Consulenza, ed. Buffetti del 10 aprile 2017

Con la circolare n. 38 dello scorso 27 febbraio l’Inps aggiorna e precisa le sue disposizioni in materia di permessi retribuiti per cause familiari, alla luce della nota legge n. 76/2016, che istituisce e regola tra l’altro le unioni civili tra persone dello stesso sesso; “tra l’altro”, precisa infatti l’Inps, perché la materia interessa anche i soggetti di cui alla parte meno celebrata della legge in questione, ossia i conviventi di fatto, indipendentemente dalla circostanza che siano di sesso diverso o dello stesso sesso[1]. Tralasciamo volutamente in questa sede ogni considerazione critica sull’ inquadramento legislativo riservato alle coppie di sesso diverso rispetto a quelle dello stesso sesso, su cui l’autore di questa nota ha le sue convinzioni che però esulano dall’argomento di oggi, mentre è importante far attenzione ai diversi diritti derivanti dai due status differenti.
La condizione oggettiva che dà origine alla possibilità di stabilire un’unione civile è che le due persone che intendono accedervi siano dello stesso sesso. Lo stabilisce il comma 4 dell’art. 1 (che poi è anche l’unico articolo) della citata legge. L’unione civile, quando viene formalizzata di fronte ad un ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, è costitutiva di uno status cui conseguono rapporti, anche eventualmente patrimoniali, doveri e diritti; tra questi ultimi - i diritti - il componente di un’unione civile può accedere, alla stessa stregua di un coniuge, all’utilizzo sia dei permessi di cui alla legge 104/92 sia del congedo straordinario di cui al d.lgs.151/2001.
Come si ricorderà i permessi previsti dalla legge 104/92 consistono nella possibilità garantita di usufruire di  tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a coniuge, parenti ed affini che versino in situazione di disabilità grave; quelli invece previsti dal d.lgs 151/2001 riguardano la possibilità di usufruire di un congedo straordinario retribuito per prestare assistenza all’altro soggetto che si trovi in situazione d’impedimento, sempre per disabilità grave. I due istituti di legge, pur rimanendo inalterati nel loro spirito di fondo, sono stati oggetto di modifiche applicative più puntuali alla luce della legge 76/2016 e d’interpretazioni estensive di contenuto e di persone interessate da parte della Corte Costituzionale.
Quest’ultima infatti, con la sentenza 213/2016 ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge 104/92 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa ad altri familiari aventi diritto. La sentenza è del 5 luglio 2016 ed è significativo che sia stata emessa quasi contemporaneamente all’approvazione della Legge 76, di cui compartecipa lo spirito, segnatamente con riguardo ai commi 36 e seguenti dell’art. 1 (unico) dedicati all’istituto, ormai tale, della convivenza.
La circolare dell’Inps prende occasione da queste premesse per ricostruire in maniera sintetica i regimi e le procedure attualmente in vigore, fermo restando che vi si illustrano le procedure per ciò che i provvedimenti legislativi dicono, ma non ancora per tutti i problemi che l’applicazione comporta. Per questi ultimi dobbiamo rifarci alla cospicua documentazione già prodotta dallo stesso istituto con le precedenti circolari 155/2010 e 32/2012 o immaginare possibili implementazioni di carattere legislativo. Per intanto si parte dalla legge 104/92 e dal d.lgs 151/2001. Le possibilità accordate dai due provvedimenti in questione vengono ora esaminate in relazione agli aggiornamenti legislativi e di giurisprudenza costitutiva intervenuti nel diritto familiare o, come qualcuno potrebbe preferire, parafamiliare. La novità è che i citati diritto e facoltà vengono riconosciuti anche nell’ambito delle unioni civili e delle convivenze di fatto, però con un trattamento diverso ed un’importante limitazione: il trattamento diverso è che ai permessi per l’assistenza di cui alla legge 104/92 possono accedere sia le parti dell’unione civile che i componenti delle convivenze di fatto, mentre il congedo straordinario di cui al d.lgs 151/2001 è ammesso solo per le unioni civili; la limitazione è che, sia per quanto riguarda la 104/92 che la 151/2001 l’assistenza può essere prestata solo a favore dell’altro componente dell’unione civile o dell’altro convivente di fatto. Per la verità la formulazione usata nella circolare appare abbastanza complicata e con il rischio di essere poco comprensibile ai più senza un’adeguata assistenza, ma cerchiamo di orientarci, sperando di evitare fraintendimenti, anche con il soccorso della modulistica già tempestivamente presente sul sito dell’Inps.
Bisogna infatti chiarire che cosa significa l’espressione a favore dell’altro componente dell’unione civile o dell’altro convivente di fatto: significa che il beneficiario dei permessi o del congedo straordinario concessi per l’accudimento è il componente dell’unione civile o della convivenza solo se svolge il detto accudimento a favore dell’altro componente dell’unione o della convivenza, a niente rilevando la necessità, invece, di dover prestare la propria opera di assistenza a favore dei parenti o affini dell’altro soggetto, per i quali la legge in vigore esclude il riconoscimento dell’affinità traslata, come invece avviene per le coppie regolarmente unite in matrimonio civile o con effetti civili. Il ragionamento rischia di essere complicato e perciò può essere opportuno fare dei riferimenti espliciti, ma prima bisogna tener presente la distinzione tra diritto attivo di prestare assistenza a disabili in situazione di gravità e diritto passivo di essere assistiti in caso di disabilità per parenti o affini entro il secondo o terzo grado; distinzione necessaria perché determina situazioni che prevedono trattamenti diversificati.
Primo riferimento esplicito:  in una convivenza in cui entrambi i conviventi lavorano e sono senza figli il diritto a fruire dei permessi di cui alla Legge 104/92 spetta singolarmente ad entrambi i conviventi per l’eventuale reciproca assistenza; va da sé che spetta ad entrambi, sempre però in coerenza al principio del referente unico[2], se debbono prestare assistenza a figli in comune; se invece uno dei conviventi ha un figlio avuto da una relazione diversa e come tale riconosciuta il diritto a fruire dei permessi di cui alla legge 104/92 spetta al genitore e non anche al convivente non genitore.
Secondo riferimento esplicito: in una unione civile tra persone dello stesso sesso la legge afferma che per quanto riguarda le disposizioni, ovunque ricorrano, nelle leggi come negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, che si riferiscono al matrimonio e dispongono in relazione ai coniugi, le medesime disposizioni si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Dobbiamo aggiungere: in quanto applicabili, poiché nel regime matrimoniale viene riconosciuto il diritto attivo all’assistenza dell’impedito, parente o affine del coniuge fino al terzo grado, ciò che invece non è consentito nell’unione civile. La cosa per la verità lascia alcune perplessità sul piano dei diritti, quanto meno in relazione ai parenti di primo grado. È vero, come ammette anche la circolare, che l’art. 78 del codice civile non viene richiamato espressamente nella legge 76/2016, ma è altrettanto vero che se lo spirito della legge era quello di arrivare ad una completa equiparazione dei due istituti, ove compatibile, la completa equiparazione in questo caso è negata e non si vedono le ragioni per un’assenza di compatibilità.
Quanto detto  riguarda l’ambito della legittimazione attiva. In materia di legittimazione passiva la possibilità  di un componente dell’unione civile o della convivenza di fatto ad essere assistiti non si discosta da quanto previsto per i soggetti che hanno contratto matrimonio. Più in particolare, agli effetti della Legge 104/92, possono essere concessi permessi per l’assistenza di un componente dell’unione civile e per il convivente di fatto gravemente disabile, con le stesse modalità e nella stessa misura, al parente o all’affine fino al secondo grado, estensibile al terzo nel caso in cui chi ha diritto a prestare l’assistenza abbia compiuto 65 anni o sia mancante o sia esso stesso affetto da patologia invalidante. Con lo stesso principio possono, nell’ordine, accedere al congedo di cui alla Legge 151/2001, che riguarda solo le convivenze civili tra persone dello stesso sesso, oltre la parte dell’unione civile, nell’ordine e in caso d’impossibilità della parte, il padre o la madre del disabile, uno dei figli conviventi della persona disabile, uno dei fratelli o sorelle conviventi, un parente o affine entro il terzo grado convivente. La circolare esamina questa possibilità con sufficiente approssimazione, ma per il dettaglio resta utile la consultazione del sito dell’Inps.
Fatta questa sommaria esposizione, resta da dire che la circolare non ha affrontato esplicitamente alcuni aspetti già trattati in precedenza nelle citate circolari 155/2010 e 32/2012, che però si presumono richiamate, confermate e adattate all’evoluzione legislativa del diritto familiare e parafamiliare. In particolare la già citata figura del referente unico, i presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi, tra cui importante la circostanza che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno, salvo la richiesta da parte dei sanitari della presenza di un genitore, le modalità per l’accertamento delle condizioni, la già richiamata figura del referente unico, solo per citare i capitoli più importanti.
Un’ultima osservazione, anzi penultima.  Non è da ritenere che le soluzioni e gli approfondimenti finiscano qui. In sede di questa circolare infatti alcune situazioni non sono affrontate, né potevano esserlo non esistendo in merito un chiaro orientamento legislativo, anche se l’esigenza di doverne tener conto potrà farsi viva a breve. Sto pensando ad esempio a quanto potrà accadere alle unioni civili con figli, sia quelli eventualmente naturali preesistenti all’unione e riferibili singolarmente a ciascuno dei componenti, sia quelli per i quali si pervenga ad ottenere il riconoscimento a favore di entrambi i membri dell’unione; senza contare che diverse coppie, anche di personaggi in vista, adottano comportamenti che vanno al di là dell’attuale stato di legge, con la conseguenza, magari secondaria, di forzare gli attuali contenuti della legge stessa per poter stimolare il raggiungimento di equilibri più avanzati.
L’ultima osservazione è - ma è tecnica - che la circolare Inps riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, ma c’è ragione di ritenere che analoghe disposizioni saranno presto emanate, come già in passato, anche dal dipartimento funziona pubblica.




[1] L’argomento non viene all’improvviso: in un precedente e ormai abbastanza datato articolo su questa stessa rivista, che toccava il tema delle tutele ponevo il problema “se non fosse il caso di cominciare a parlare, magari in attesa del de iure condito, delle conseguenze riguardo al riconoscimento degli effetti civili delle unioni di fatto, anche a prescindere dalla loro natura omo o eterosessuale, nella consapevolezza che si tratta di situazioni presenti anche al di fuori della famiglia tradizionale e non per questo cessano di produrre necessità e richiedere interventi opportuni”.

[2] Il principio del referente unico stabilito dalla legge 104/92 e successive modificazioni  dispone che per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave non possa essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso previsti; principio temperato  nel caso di genitori anche adottivi di figli con disabilità grave, ai quali viene consentito di fruire dei permessi in maniera alternativa, ma sempre nei limiti dei complessivi tre giorni mensili per soggetto disabile.

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