Gennaio 2016
Oggetto: Nuova procedura per la
richiesta di dimissioni, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed
eventuale revoca, con le amenità del caso.
Tanto per rendere tutto sempre più semplice, la recente
riforma del lavoro ha stabilito nuove modalità di procedura e comunicazione in caso di dimissioni del lavoratore e/o di risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro. E’ stato pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016 il
decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 26 del d.lgs 151/2015, che
stabiliva le nuove modalità per la
cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie o
risoluzione consensuale, modalità che prevedono d’ora in poi l’effettuazione di
tale manifestazione di volontà esclusivamente
in forma telematica su apposita
modulistica. Naturalmente si è verificato il consueto pasticcio sulle date di
esecutività del provvedimento, che doveva avere efficacia trascorsi sessanta
giorni dalla data della pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta
Ufficiale, ma rinviava l’esecuzione ad
un decreto del ministero del lavoro da emanarsi entro novanta giorni, di
approvazione dei moduli, le regole tecniche di compilazione e quelle di
trasmissione. Adesso e nei termini il decreto è stato emanato il 15 dicembre
2015, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016. L’inizio
delle operazioni, per effetto di quanto affermato nell’art. 26, comma 8 del
d.lgs 151/2015, è però previsto per il
13 marzo 2016, data in cui sarà disponibile la procedura, che sarà
obbligatoria.
Premesso tutto ciò, eccoci al nuovo sistema adottato,
per il quale, a pena di inefficacia, è prevista
esclusivamente la modalità telematica, nei vari casi contemplati. Resta inteso che, sia per le dimissioni volontarie che
per la risoluzione consensuale, è il lavoratore che si deve attivare, non
l’azienda. Ci sono due possibilità.
1.
Il lavoratore vuol fare tutto da solo
deve essere in possesso del
codice PIN dispositivo dell’Inps
se non lo possiede deve
richiederlo all’Inps
deve creare un’utenza per l’accesso al portale www.cliclavoro.it; l’utenza si crea presso il
portale stesso
accede al portale www.lavoro.gov.it, dove trova un
form-on-line, cioè un modello di
trasmissione da compilare, generare e stampare in formato pdf
deve inviare via posta
elettronica certificata il modulo generato al datore di lavoro ed alla
direzione territoriale del lavoro
competente
2. Il
lavoratore può avvalersi di un soggetto intermediario. I soggetti intermediari
sono:
i patronati,
le organizzazioni sindacali,
gli enti bilaterali,
le commissioni di certificazione,
non si capisce perché non possano esserlo i consulenti
del lavoro.
Il form da compilare, sia nel
caso in cui il lavoratore voglia fare tutto da solo oppure che si avvalga di un
soggetto intermediario, è composto da quattro sezioni.
la sezione 1 riguarda il lavoratore; si richiedono
codice fiscale, cognome e nome, indirizzo e-mail
la sezione 2 riguarda il datore di lavoro; si
richiedono codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede di lavoro, comune
della sede di lavoro, cap della sede di lavoro
la sezione 3 riguarda il rapporto di lavoro; si
richiedono la data d’inizio e la tipologia contrattuale[1]
la sezione 4, che dovrà essere sempre compilata dal
lavoratore o su dati da lui forniti, riguarda il recesso del rapporto di lavoro
e l’eventuale revoca del recesso; si richiede quale sia il tipo di
comunicazione, se dimissioni, risoluzione o revoca e la data di decorrenza
dell’accadimento
la sezione 5 riguarda i dati dell’invio; si richiedono
il codice identificativo del modulo[2] e il tipo di soggetto abilitato eventualmente
incaricato
Le prime istruzioni in proposito
non ne fanno cenno, ma da una lettura incrociata delle disposizioni in vigore,
dei relativi decreti e delle circolari accompagnatorie si desume che resta comunque
a se stante la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori
padri, quella cioè di cui alla Legge 92/2012, circostanza indirettamente confermata
dalla circolare ministeriale del 18 dicembre 2015 che introduce modifiche alla
modulistica in uso.
Lo studio resta,
come di consueto, a disposizione per tutti i chiarimenti che saranno ritenuti
necessari.
[1]
Le sezioni 1, 2 e 3 sono popolate, per rifarsi al termine adoperato nelle
istruzioni, in automatico se il rapporto di lavoro è iniziato nel 2008 o dopo
poiché il sistema recupera i dati già a disposizione dell’archivio centrale; il
lavoratore dovrà quindi inserire solo la data d’inizio nella sezione 3.
[2]
Il codice identificativo del modulo è un codice alfanumerico che viene
rilasciato dal sistema informatico attestante il giorno e l’ora in cui il
modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati
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