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mercoledì 13 gennaio 2016

Circolare di studio

Gennaio 2016
Oggetto: Nuova procedura per la richiesta di dimissioni, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed eventuale revoca, con le amenità del caso.



Tanto per  rendere tutto sempre più semplice, la recente riforma del lavoro ha stabilito nuove modalità di procedura e comunicazione  in caso di dimissioni del lavoratore  e/o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. E’ stato pubblicato infatti nella Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016 il decreto attuativo delle disposizioni di cui all’art. 26 del d.lgs 151/2015, che stabiliva  le nuove modalità  per  la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, modalità che prevedono d’ora in poi l’effettuazione di tale manifestazione di volontà esclusivamente  in forma  telematica su apposita modulistica. Naturalmente si è verificato il consueto pasticcio sulle date di esecutività del provvedimento, che doveva avere efficacia trascorsi sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta Ufficiale, ma  rinviava l’esecuzione ad un decreto del ministero del lavoro da emanarsi entro novanta giorni, di approvazione dei moduli, le regole tecniche di compilazione e quelle di trasmissione. Adesso e nei termini il decreto è stato emanato il 15 dicembre 2015, pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2016. L’inizio delle operazioni, per effetto di quanto affermato nell’art. 26, comma 8 del d.lgs 151/2015,  è però previsto per il 13 marzo 2016, data in cui sarà disponibile la procedura, che sarà obbligatoria.
Premesso tutto ciò, eccoci al nuovo sistema adottato, per  il quale, a  pena di inefficacia, è prevista esclusivamente la modalità telematica, nei vari casi contemplati. Resta  inteso che, sia per le dimissioni volontarie che per la risoluzione consensuale, è il lavoratore che si deve attivare, non l’azienda. Ci sono due possibilità.

1. Il lavoratore vuol fare tutto da solo

*     deve essere in possesso del codice PIN dispositivo dell’Inps
*     se non lo possiede deve richiederlo all’Inps


*     deve creare un’utenza  per l’accesso al portale www.cliclavoro.it; l’utenza si crea presso il portale stesso
*     accede al portale www.lavoro.gov.it, dove trova un form-on-line, cioè un modello di  trasmissione da compilare, generare e stampare in formato pdf
*     deve inviare via posta elettronica certificata il modulo generato al datore di lavoro ed alla direzione territoriale del lavoro  competente



2.  Il lavoratore può avvalersi di un soggetto intermediario. I soggetti intermediari sono:

*     i patronati,
*     le organizzazioni sindacali,
*     gli enti bilaterali,
*     le commissioni di certificazione,
*     non si capisce perché non possano esserlo i consulenti del lavoro.

Il form da compilare, sia nel caso in cui il lavoratore voglia fare tutto da solo oppure che si avvalga di un soggetto intermediario, è composto da quattro sezioni.

*     la sezione 1 riguarda il lavoratore; si richiedono codice fiscale, cognome e nome, indirizzo e-mail
*     la sezione 2 riguarda il datore di lavoro; si richiedono codice fiscale, denominazione, indirizzo della sede di lavoro, comune della sede di lavoro, cap della sede di lavoro
*     la sezione 3 riguarda il rapporto di lavoro; si richiedono la data d’inizio e la tipologia contrattuale[1]
*     la sezione 4, che dovrà essere sempre compilata dal lavoratore o su dati da lui forniti, riguarda il recesso del rapporto di lavoro e l’eventuale revoca del recesso; si richiede quale sia il tipo di comunicazione, se dimissioni, risoluzione o revoca e la data di decorrenza dell’accadimento
*     la sezione 5 riguarda i dati dell’invio; si richiedono il codice identificativo del modulo[2] e il tipo di soggetto abilitato eventualmente incaricato

Le prime istruzioni in proposito non ne fanno cenno, ma da una lettura incrociata delle disposizioni in vigore, dei relativi decreti e delle circolari accompagnatorie si desume che resta comunque a se stante la procedura di convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, quella cioè di cui alla Legge 92/2012, circostanza indirettamente confermata dalla circolare ministeriale del 18 dicembre 2015 che introduce modifiche alla modulistica in uso.

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per tutti i chiarimenti che saranno ritenuti necessari.




[1] Le sezioni 1, 2 e 3 sono popolate, per rifarsi al termine adoperato nelle istruzioni, in automatico se il rapporto di lavoro è iniziato nel 2008 o dopo poiché il sistema recupera i dati già a disposizione dell’archivio centrale; il lavoratore dovrà quindi inserire solo la data d’inizio nella sezione 3.
[2] Il codice identificativo del modulo è un codice alfanumerico che viene rilasciato dal sistema informatico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore o dai soggetti abilitati

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