2.
Genitori affidatari ed esonero dal lavoro notturno.
La vicenda riguarda il caso di un
genitore rimasto vedovo e padre di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni, per il quale genitore si chiede se possa essere esentato dal
lavoro notturno, anzi più precisamente se ha diritto a rifiutare prestazioni di
lavoro notturno. Anche in questo caso il Ministero sceglie la linea
dell’interpretazione sostanziale della legge. Infatti l’art. 11 del d.lgs.
66/2003 prevede che, tra altri soggetti, non c’è obbligo a prestare lavoro notturno per la lavoratrice o per il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a
dodici anni.
Per la verità una certa
incertezza poteva derivare un po’ per il
confondere delle situazioni, un po’ anche per l’uso dei termini, sui quali
invece occorre ricondursi ad una sostanziale certezza delle situazioni stesse.
Innanzi tutto si tratta di una situazione diversa dall’affidamento familiare,
che la norma inserita nel d.lgs. 66/2003 non contempla e pertanto la lettera
della norma stessa si riferisce esclusivamente a genitori veri ed effettivi, ma
si può ritenere anche adottanti, che rimangano unici affidatari di figli
conviventi di età inferiore a dodici anni. Ad una prima lettura tale norma
parrebbe riferirsi a situazioni derivanti da divorzio o separazione legale, con
affidamento dei figli minori all’uno o all’altro coniuge. Ma nella ratio della legge il soggetto principale è il
minore e l’obiettivo resta la sua tutela, anche attraverso l’apposizione di
limitazioni soggettive, sia pur di carattere volontario, alle attività
lavorative del genitore affidatario che possano risultare di nocumento alla
gestione di un rapporto familiare. Proprio facendo leva su questa
interpretazione il Ministero ritiene che anche il genitore vedovo e padre di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni sia nella situazione di unico
genitore affidatario e pertanto sia legittimato ad avvalersi di quanto previsto
dal secondo comma dell’art. 11 del decreto legislativo in questione, ossia di
essere esentato dall’obbligo di prestare lavoro notturno.
Ci sono però almeno due
aspetti da precisare, che l’interpello non considera: il primo comunque
implicito, ma l’altro del tutto da interpretare. E’ implicito, perché risponde
al dettato legislativo, che spetti al genitore
affidatario l’onere di affrancarsi dalla prestazione lavorativa nel periodo
notturno e deve farlo nei confronti del datore di lavoro in forma scritta
almeno 24 ore prima dall’inizio della prestazione di lavoro notturno in
questione; dopo di che il datore di lavoro, se non dà luogo alla richiesta di
esenzione è punibile sempre ai sensi del medesimo art. 11 del d.lgs. 66/2003.
C’è però da aggiungere che perché tale termine possa essere osservato anche il
datore di lavoro deve aver fatto
richiesta di prestazione notturna in tempi compatibili.
E’ da interpretare invece il
concetto di lavoro notturno a cui la posizione presa in carico ed adottata
dall’interpello si riferisce. E a tale interpretazione dobbiamo arrivare per
deduzione in quanto la legge definisce [art. 1 c. 2 d.lgs. 66/2003] il periodo notturno, che è un periodo di almeno
sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque
del mattino; e definisce altresì il lavoratore notturno, che
è il lavoratore che svolge durante il periodo notturno una parte del suo orario
di lavoro, almeno tre ore oppure secondo quanto stabilito dalla contrattazione
collettiva, tralasciando l’ipotesi del minimo di ottanta giorni lavorativi
all’anno in assenza di disciplina collettiva della materia, perché estranea
alla presente tematica. Non definisce invece che cos’è il lavoro notturno, di cui si occupa
l’interpello e pertanto rimane non agevole stabilire se il genitore sia
affrancato dallo svolgere la prestazione minima di tre ore oppure qualsiasi prestazione
nel periodo notturno, anche di durata inferiore alle tre ore. Non sarebbe
inutile una precisazione, ma la ratio
dell’interpello porta a considerare l’esclusione di qualsiasi prestazione
nell’orario considerato notturno.
Silla Cellino [segue]
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