Translate

Translate

lunedì 7 luglio 2014

Appalto di servizi, genitori affidatari, assistenza al familiare con handicap. Il parere del ministero con gl’interpelli 17, 18 e 19 del 26 giugno

di prossima pubblicazione sulla rivista Consulenza, ed. Buffetti

E’ consentito ad un’impresa appaltatrice utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente per l’assunzione di personale addetto all’attività di servizio e di cucina negli alberghi? Un genitore vedovo con figlio convivente di età inferiore a 12 anni può chiedere ed aver diritto di essere esonerato dal lavoro notturno?  Quali sono le condizioni in base alle quali un lavoratore dipendente ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per assistenza a persona handicappata? Sono questi i quesiti a cui la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha dato risposta negli interpelli n. 17, 18 e 19 del 26 giugno e che di seguito cercheremo brevemente di esporre.

1. Appalto di servizi e lavoro intermittente

Il quesito posto all’Amministrazione scaturisce da un dubbio legittimo. Non è infatti in questione se l’utilizzo del lavoro intermittente per attività di servizio e di cucina negli alberghi sia possibile da parte dell’azienda che svolge direttamente l’attività alberghiera, poiché l’art. 34 e poi anche l’art. 40 del d.lgs. 276/2003 rimettono alla contrattazione collettiva la facoltà e l’organizzazione di questo tipo d’interventi, stabilendo anche che, nel caso in cui la contrattazione collettiva non disponesse in merito, sarebbe lo stesso Ministero del lavoro a determinare il campo delle tipologie per il lavoro a chiamata e quindi anche per il lavoro intermittente. Tale adempimento da parte del ministero si è realizzato con l’emanazione del decreto in data 23 ottobre 2004 nel quale le tipologie venivano individuate in quelle già contenute del RD 2657 del 6 dicembre 1923. Stabiliva il decreto ministeriale che tali occupazioni potevano essere prese, in via transitoria ed in attesa delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi, come parametro oggettivo per la messa a regime  dell’istituto del lavoro intermittente; e ad oggi, per i settori in cui la contrattazione non è intervenuta, permangono validi.
Restava invece imprecisato se la medesima possibilità potesse essere accordata ad un’impresa appaltatrice dei medesimi servizi all’interno dell’albergo. Ed a ciò l’interpello fornisce una risposta in base alla quale il centro di attenzione non deve essere appuntato sulla natura dell’impresa a cui il prestatore d’opera risponde, ma sulla tipologia di attività che il prestatore effettivamente svolge. In altre parole l’impresa appaltatrice può assumere appalti le cui prestazioni possono, oppure non possono, essere ricomprese tra quelle di cui al Regio decreto 2657/1923, ma nel caso in cui queste vengano ricomprese questa può utilizzare la tipologia contrattuale del lavoro intermittente. Naturalmente, anche se l’interpello non ne fa cenno, restano applicabili tutte le disposizioni in materia di cui agli articoli da 33 a 40 del d.lgs. 276/2003, tra cui in particolare va segnalata la forma scritta del contratto di lavoro intermittente con tutte le indicazioni ivi previste, le norme relative alle limitazioni per età del lavoratore, l’obbligo di comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni, come anche le misure relative all’eventuale indennità di disponibilità.

Sarebbe stato opportuno invece che la risposta all’interpello avesse messo in chiaro anche ciò che dovrebbe essere implicito, ma che invece potrebbe prestarsi a pratiche elusive di obblighi contrattuali e di legge. Mi riferisco in particolare al divieto di ricorso al lavoro intermittente per le situazioni in cui si sia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi per lavoratori adibiti alle stesse mansioni [art. 34, terzo comma d.lgs. 276/2003] per le quali ora si ricorre a lavoro intermittente mediato da appalto di servizi. Un punto che per ora rischia di rimanere pericolosamente oscuro.

Silla Cellino [segue]

Nessun commento:

Posta un commento