pubblicato sulla rivista Consulenza ed. Buffetti
n. 27 del 29 luglio 2013
n. 27 del 29 luglio 2013
Ci
sono diverse questioni complesse ed anche un po’ tortuose da seguire tra quelle
che non di rado il nostro fisco ci presenta. All’origine la distinzione tra
criterio di cassa e criterio di competenza in materia di rilevanza agli effetti
delle modalità temporali di percezione del reddito e conseguente tassazione non
sarebbe tra queste, però è certo che diventa complessa e complicata per effetto
delle interpretazioni o delle eccezioni che a questo criterio si fanno, come
appunto avviene nel caso del criterio di cassa allargato di cui si parla in
questa nota.
Intanto vediamo cos’è
cassa e cos’è competenza.
Si
parla di criterio di cassa quando vengono considerati tutti quei fenomeni
numerari che avvengono materialmente nel periodo, solitamente annuale, preso a
riferimento; si parla invece di criterio di competenza quando si considerano le
operazioni che sono da ricondurre a quel periodo, anche se la traduzione in
termini numerari non è avvenuta. Tipica rilevazione contabile che obbedisce al
criterio di cassa è il cash flow,
mentre nei bilanci delle aziende costi, ricavi ed altre manifestazioni del
conto economico obbediscono al criterio di competenza. Dal punto di vista
fiscale il reddito d’impresa è individuato e tassato in base al bilancio,
quindi con il criterio di competenza; diversamente il reddito di lavoro
dipendente o assimilato ed il reddito di lavoro autonomo sono individuati e
tassati con il criterio di cassa. Riferimenti normativi sono il Titolo secondo del
DPR 917/86 per quanto riguarda il reddito d’impresa, gli artt. 51 e 52 per i
redditi rispettivamente da lavoro dipendente e assimilato, l’art. 54 per i
redditi da lavoro autonomo.
Il principio di cassa allargato.
Fin
qui tutto a posto finché non interviene l’art. 51 comma primo del DPR 917/86 che
istituisce il cosiddetto principio di cassa allargato[1],
per mezzo del quale “si considerano
percepiti nel periodo d’imposta anche le somme ed i valori in genere
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale
disposizione normativa prende evidentemente atto che in molte aziende l’erogazione
materiale delle retribuzioni avviene nei primi giorni del mese, anziché nel
tradizionale ventisette degli statali e delle imprese di grandi dimensioni e
pertanto si punta, limitatamente a quel periodo, ad una identificazione di
competenza e cassa, almeno per i casi in cui le retribuzioni vengano erogate
normalmente e secondo un criterio costante. Di modo che nella certificazione
CUD il lavoratore troverà, se effettivamente corrisposti, i compensi e le
annesse ritenute relativi all’annualità trascorsa nella misura intera, mentre i
compensi non percepiti o percepiti dopo la scadenza del 12 gennaio non potranno
far parte della certificazione.
La
questione sarebbe semplice se si risolvesse qui, ossia nel rapporto tra datore
di lavoro e lavoratore dipendente. In realtà, oltre i redditi di lavoro
dipendente, sono assoggettati allo stesso trattamento anche i redditi
assimilati a redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 52 del TUIR ed anche
all’interno di questa categoria c’è da fare una distinzione tra i redditi delle
collaborazioni coordinate e continuative nella forma a progetto o assimilabile
[es. le collaborazioni dei pensionati di vecchiaia] e quelli degli
amministratori delle società che sono sempre collaborazioni coordinate e continuative,
ma che si svolgono con altre modalità, almeno dal punto di vista del trattamento
fiscale. Vediamo con ordine le diverse fattispecie ed i problemi che si presentano.
Lavoro dipendente o
assimilato.
Questo
tipo di trattamento riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati
e continuativi nella forma a progetto o altre forme consentite dalla legge con
esclusione del compenso agli amministratori di società, ma con inclusione di tirocini,
borse di studio, assegni di ricerca. Su dipendenti e assimilati non si pongono
particolari problemi interpretativi. Basterà ricordare che, per quanto riguarda
i lavoratori dipendenti, il criterio vale per tutte le retribuzioni erogate
entro quella data, che per il 2012 si estende al 14 gennaio 2013 cadendo il 12
di sabato, comprese quelle assoggettate alla detassazione con imposta sostitutiva, ossia le voci
retributive collegate ai premi incentivanti percepiti per il periodo 2012 e
corrisposte entro il limite della cassa allargata[2].
C’è
inoltre da evidenziare che il criterio di cassa allargato produce per i
dipendenti effetti anche da un punto di vista sia fiscale che previdenziale.
Infatti per gli emolumenti in questione continuano ad applicarsi sia le
aliquote che le detrazioni dell’anno di competenza, come per l’Inps riguardo
alle aliquote contributive; di notevole rilievo questa parte contributiva soprattutto
per i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative, per le
quali si sono registrati nel corso degli anni aumenti non indifferenti. Da un
punto di vista reddituale, per il datore di lavoro, con l’eccezione dei dipendenti
da lavoratori autonomi che esamineremo in seguito, saranno costi di competenza
dell’anno di riferimento.
Compensi degli
amministratori e altre figure.
Per
quanto riguarda il compenso degli amministratori di società esistono due linee di
valutazione. La prima riguarda gli amministratori tout court, ossia coloro che ricoprono la carica non in
collegamento con uno status professionale che in qualche modo preveda questa
attività tra gli oggetti della professione: questi sono da considerare
collaboratori coordinati e continuativi a tutti gli effetti e pertanto
seguiranno le regole degli assimilati al lavoro dipendente sia dal punto di
vista fiscale che contributivo[3].
Nel caso invece in cui l’attività di amministratore costituisca oggetto o
componente della professione esercitata, il reddito sarà da considerare reddito
di lavoro autonomo e pertanto resta
inapplicabile il principio della cassa allargata. Stessi principi valgono per le
cariche di sindaco o di revisore della società.
C’è
da notare che, dal punto di vista fiscale, per quanto riguarda il compenso
degli amministratori e a differenza dalle spese per il lavoro dipendente o
delle collaborazioni coordinate e continuative di cui sopra, anche per le
società vige, agli effetti fiscali, un principio di cassa, anziché quello di
competenza, nel senso che, a norma dell’art.
95 del Testo unico i compensi spettanti agli amministratori delle
società e formalmente deliberati sono deducibili nell’esercizio in cui sono
corrisposti, mentre agli effetti civilistici costituiscono componenti negative
del risultato d’esercizio per competenza; sarà perciò necessario, se
corrisposti oltre il termine della cassa allargata, operare una ripresa fiscale
in sede di dichiarazione dei redditi.
Lavoro dipendente
degli studi professionali.
Il
reddito di lavoro autonomo, a norma dell’art. 54 del Testo Unico, si determina
rigorosamente per cassa, con eccezioni importanti, tra l’altro, a proposito di
ammortamenti, canoni leasing e accantonamento del trattamento di fine rapporto.
Non trova perciò accoglimento per la determinazione dei redditi del professionista
il criterio di cassa allargata fin qui commentato applicato ai costi per i
dipendenti, quindi saranno considerati costi deducibili solo le retribuzioni
materialmente erogate nell’anno di calendario. Diversamente per quanto riguarda il
reddito dei dipendenti il principio di cassa allargato troverà applicazione e
quindi le retribuzioni che saranno state erogate entro il termine previsto
faranno parte del reddito dell’anno precedente e come tali ricomprese nella
relativa certificazione CUD.
Ulteriori particolari
relativi all’erogazione del compenso.
Si
è già detto che la scadenza del 12 gennaio non fa eccezione al trattamento
riservato per legge a tutte le scadenze, ossia se cadenti di sabato, domenica o
altra festività vengono rinviate al primo giorno utile non considerato festivo.
Restano invece da chiarificare alcuni dubbi che possono sorgere in merito alla
data da attribuire agli strumenti di pagamento.
Premesso
che - restrizioni sull’uso del denaro liquido a parte - nessun dubbio può
sussistere se il pagamento è effettuato in contanti, con relativa ricevuta
confirmatoria da parte del ricevente, restano da esaminare i termini di
validità dei pagamenti effettuati a mezzo assegno o altro strumento bancario. In
questi casi bisogna prestare attenzione ad alcuni accorgimenti che si elencano
di seguito.
Assegno di conto
corrente o circolare: deve recare la data, che deve essere
entro la scadenza del principio di cassa allargato e a niente rileva se
l’assegno è incassato successivamente; ulteriore condizione è che la
registrazione contabile deve essere rilevata nello stesso giorno di cui porta
la data, ovviamente entro il termine di scadenza del criterio di cassa
allargato. Quest’ultima condizione vale anche per i pagamenti effettuati in contanti.
Accredito a mezzo
bonifico bancario: occorre fare attenzione al giorno in
cui l’emolumento entra nella disponibilità del beneficiario, che non può essere
successivo alla scadenza della cassa allargata.
Cambiale
(mezzo inconsueto, ma possibile in determinate circostanze): la data è quella
del momento di ricevimento del titolo, da attestarsi con ricevuta confirmatoria;
ma se si tratta di cambiale non trasferibile la data da osservare deve essere
quella di effettiva scadenza del titolo.
Silla Cellino
[1] Prima
della risistemazione del Testo Unico nella formulazione attuale l’articolo in
questione portava il n. 48, che fu oggetto di modifica proprio nel senso
dell’introduzione del criterio di cassa allargato per il lavoro dipendente per
effetto della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, legge finanziaria per l’anno 1996.
[2] Forse
è opportuno aggiungere, dato che l’art. 51 parla di somme e valori, che in
qualche caso per effettiva corresponsione o retribuzione erogata si dev far
riferimento anche a prestazioni non numerarie, ma quantificate, per esempio nel
caso dei benefit, ossia servizi
erogati che vanno a far parte della retribuzione e quindi ricompresi nella
certificazione CUD che tiene conto del criterio di cassa allargato. E’
intuitivo che tali servizi debba essere stati erogati nell’anno di riferimento.
[3] Un
caso particolare può essere costituito dagli amministratori che sono retribuiti
con una percentuale sugli utili. Ma anche per questo particolare compenso c’è
necessità di una delibera formale dell’assemblea o di una formale decisione dei
soci. Rientrano comunque nella previsione di cui all’art. 50, comma 1, lettera
c-bis) del TUIR.
Ottimo compendio, come sempre.
RispondiEliminaMolto istruttivo. Grazie.
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