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martedì 8 gennaio 2013

Postille alle start-up innovative



di prossima pubblicazione sulla rivista 
Consulenza, ed. Buffetti

La conversione in legge del decreto Crescita 2.0 ha sostanzialmente confermato l’impianto caratterizzante delle start-up innovative, argomento questo già diffusamente trattato sul n. 39 della rivista all’atto della pubblicazione in Gazzetta del decreto, ma ha introdotto anche alcune novità. Queste riguardano argomenti correttivi o implementativi di disposizioni già note e stabilite in decreto, ma anche nuove caratterizzanti agevolazioni, con particolare riferimento all’ambito lavoristico.

Cominciamo dalle prime. Viene introdotto un certo allentamento dei vincoli e delle condizioni per poter definire in termini corretti una start-up innovativa. Innanzi tutto in termini di partecipazione. Adesso la maggioranza del capitale sociale, in quote o azioni a seconda del tipo di società, ma soprattutto del diritto di voto, deve essere detenuta da persone fisiche alla costituzione ed in seguito per un periodo limitato di due anni. Considerato che in precedenza questo limite temporale non era previsto, ma che la start-up innovativa godeva del trattamento agevolato per un periodo di quattro anni si può ben dire che in precedenza il limite era per l’intero periodo agevolato ed ora è dimezzato. Tace invece la norma per quanto riguarda le società già costituite in precedenza nel limite dei quattro anni anteriori e considerate start-up innovative con graduazione temporale; poiché sul punto ci possiamo sbizzarrire in interpretazioni anche divaricanti (per esempio quale periodo considerare per la condizione dei ventiquattro mesi) non sarebbe inutile una precisazione, meglio se sotto forma di ripresa normativa. In termini operativi poi, ma soprattutto di convenienza all’investimento, i soci persone non fisiche, che dopo decorso il termine dei ventiquattro mesi dovessero detenere la maggioranza delle quote o azioni, avrebbero scarsa convenienza per il divieto di distribuzione utili, il cui limite di quarantotto mesi non è stato cambiato. Probabilmente si poteva fare di meglio o anche di più chiaro. 

Aggiornamenti anche per quanto riguarda l’oggetto dell’attività, con una disposizione che punta ad allargare la platea delle imprese potenzialmente agevolabili: se infatti nella prima stesura l’oggetto sociale doveva riguardare esclusivamente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, adesso il diktat viene attenuato e sarà consentito che questi requisiti siano prevalenti. Anche qui manca qualche passaggio: quando si parlava di oggetto sociale esclusivo non c’erano problemi d’interpretazione, ma se si adotta il criterio della prevalenza sarebbe stato opportuno anche indicare i parametri per riconoscere la prevalenza: ricavi, personale, risorse impiegate?

Sono state poi introdotte precisazioni per quanto riguarda il computo delle spese di ricerca e sviluppo. Queste – si ricorderà – sono significative ai fini dell’ individuazione dei requisiti necessari e devono essere uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione. Dal computo di queste spese venivano escluse quelle per l’acquisto di immobili; ora viene precisato che lo stesso criterio vale anche per la locazione, sempre di beni immobili. In compenso viene meglio definito il campo ammesso per spese di ricerca e sviluppo, le quali, oltre quanto previsto dai principi contabili, possono ricomprendere, giustamente, anche le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, cioè tutto quanto collegato all’elaborazione ed allo sviluppo del business plan, ai servizi forniti dagli incubatori certificati, alle attività del personale interno ed esterno e professionale, ivi compresa l’attività degli amministratori in quanto collegati all’attività di ricerca e infine le spese connesse alla registrazione e protezione di proprietà intellettuali e licenze d’uso.

Ma il pezzo forte della conversione in legge riguarda ulteriori misure in tema di agevolazioni per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori dipendenti. In particolare viene aggiunto l’art. 27bis che estende alle start up innovative ed agli incubatori certificati la possibilità di accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 24 del dl 83/2012, convertito con legge 134/2012, cosiddetto decreto sviluppo, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in qualità di apprendisti, di personale altamente qualificato. Per personale altamente qualificato s’intende a norma di legge chi sia in possesso di dottorato di ricerca oppure di laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche e venga impiegato in attività di ricerca e sviluppo, come dettagliatamente esposto nel terzo comma del citato art. 24 del decreto richiamato. Il contributo consiste nella concessione di un credito d’imposta del 35% del costo aziendale sostenuto per tali assunzioni con un limite massimo pari a 200 mila euro l’anno. Il credito d’imposta è esercitabile nella dichiarazione annuale dei redditi della società e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ulteriore agevolazione consiste nella circostanza che detto credito d’imposta è concesso alle start up innovative ed agli incubatori certificati in via prioritaria rispetto alle altre imprese e quindi rimangono avvantaggiati rispetto alla disponibilità delle risorse, che ammontano in totale a 25 milioni di euro per l’anno 2012 e a 50 milioni a decorrere dal 2013.

Detto inoltre che vengono inserite norme di coordinamento in tema di contratti a tempo determinato, l’innovazione principale di carattere positivo su questo argomento introdotta con la conversione in legge del decreto è che tali contratti a tempo determinato non soggiacciono alle limitazioni quantitative già previste con l’art. 10 settimo comma del d.lgs. 368/2001, come recentemente modificato dalla Legge Fornero.

C’è poi invece una novità dal sapore negativo, nel senso di un dietro-front sull’agevolazione e riguarda il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali introdotto sempre dalla Legge Fornero per il finanziamento dei nuovi ammortizzatori sociali. Ebbene, nel decreto legge i rapporti di lavoro a termine instaurati dalle start up innovative erano esenti da questa contribuzione, ma con la legge di conversione l’intero sesto comma dell’art. 28 è stato cassato e pertanto anche questo tipo di prestazione lavorativa sarà da assoggettare a questo tipo di contribuzione a partire dal 1° gennaio 2013.

Per concludere, andando anche oltre le considerazioni di carattere legislativo o tecnico, c’è da registrare un notevole interesse intorno alla materia delle start up innovative, con un proliferare di iniziative conoscitive ed anche operative, incentrate sugli incubatori e sull’iniziativa delle camere di commercio che hanno predisposto appositi percorsi informativi sia riguardo alle procedure che all’operatività. Resta invece, purtroppo, ancora non adeguato l’interesse degli investitori, anche perché non sono stati ancora del tutto comprese le agevolazioni all’investimento o perfezionati gli strumenti di raccolta previsti dagli articoli 29 e 30, ma in gran parte anche – è il mio parere personale – per una scarsa predisposizione culturale del nostro ambiente finanziario.

Silla Cellino

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