di prossima pubblicazione sulla rivista
Consulenza, ed. Buffetti
La conversione in
legge del decreto Crescita 2.0 ha sostanzialmente confermato l’impianto
caratterizzante delle start-up innovative, argomento questo già diffusamente trattato
sul n. 39 della rivista all’atto della pubblicazione in Gazzetta del decreto,
ma ha introdotto anche alcune novità. Queste riguardano argomenti correttivi o
implementativi di disposizioni già note e stabilite in decreto, ma anche nuove
caratterizzanti agevolazioni, con particolare riferimento all’ambito lavoristico.
Cominciamo dalle
prime. Viene introdotto un certo allentamento dei vincoli e delle condizioni
per poter definire in termini corretti una start-up innovativa. Innanzi tutto
in termini di partecipazione. Adesso la maggioranza del capitale sociale, in
quote o azioni a seconda del tipo di società, ma soprattutto del diritto di
voto, deve essere detenuta da persone fisiche alla costituzione ed in seguito
per un periodo limitato di due anni. Considerato che in precedenza questo
limite temporale non era previsto, ma che la start-up innovativa godeva del
trattamento agevolato per un periodo di quattro anni si può ben dire che in
precedenza il limite era per l’intero periodo agevolato ed ora è dimezzato.
Tace invece la norma per quanto riguarda le società già costituite in
precedenza nel limite dei quattro anni anteriori e considerate start-up
innovative con graduazione temporale; poiché sul punto ci possiamo sbizzarrire
in interpretazioni anche divaricanti (per esempio quale periodo considerare per
la condizione dei ventiquattro mesi) non sarebbe inutile una precisazione,
meglio se sotto forma di ripresa normativa. In termini operativi poi, ma
soprattutto di convenienza all’investimento, i soci persone non fisiche, che
dopo decorso il termine dei ventiquattro mesi dovessero detenere la maggioranza
delle quote o azioni, avrebbero scarsa convenienza per il divieto di
distribuzione utili, il cui limite di quarantotto mesi non è stato cambiato.
Probabilmente si poteva fare di meglio o anche di più chiaro.
Aggiornamenti anche
per quanto riguarda l’oggetto dell’attività, con una disposizione che punta ad
allargare la platea delle imprese potenzialmente agevolabili: se infatti nella
prima stesura l’oggetto sociale doveva riguardare esclusivamente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, adesso il diktat
viene attenuato e sarà consentito che questi requisiti siano prevalenti. Anche qui manca qualche
passaggio: quando si parlava di oggetto sociale esclusivo non c’erano problemi
d’interpretazione, ma se si adotta il criterio della prevalenza sarebbe stato
opportuno anche indicare i parametri per riconoscere la prevalenza: ricavi,
personale, risorse impiegate?
Sono state poi
introdotte precisazioni per quanto riguarda il computo delle spese di ricerca e
sviluppo. Queste – si ricorderà – sono significative ai fini dell’ individuazione
dei requisiti necessari e devono essere uguali o superiori al 30% del maggior
valore tra costo e valore totale della produzione. Dal computo di queste spese
venivano escluse quelle per l’acquisto di immobili; ora viene precisato che lo
stesso criterio vale anche per la locazione, sempre di beni immobili. In compenso
viene meglio definito il campo ammesso per spese di ricerca e sviluppo, le
quali, oltre quanto previsto dai principi contabili, possono ricomprendere,
giustamente, anche le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e
competitivo, cioè tutto quanto collegato all’elaborazione ed allo sviluppo del
business plan, ai servizi forniti dagli incubatori certificati, alle attività
del personale interno ed esterno e professionale, ivi compresa l’attività degli
amministratori in quanto collegati all’attività di ricerca e infine le spese
connesse alla registrazione e protezione di proprietà intellettuali e licenze
d’uso.
Ma il pezzo forte
della conversione in legge riguarda ulteriori misure in tema di agevolazioni
per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori dipendenti. In
particolare viene aggiunto l’art. 27bis che estende alle start up innovative ed
agli incubatori certificati la possibilità di accedere al credito d’imposta
previsto dall’art. 24 del dl 83/2012, convertito con legge 134/2012, cosiddetto
decreto sviluppo, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in qualità di
apprendisti, di personale altamente qualificato. Per personale altamente
qualificato s’intende a norma di legge chi sia in possesso di dottorato di
ricerca oppure di laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche e
venga impiegato in attività di ricerca e sviluppo, come dettagliatamente
esposto nel terzo comma del citato art. 24 del decreto richiamato. Il
contributo consiste nella concessione di un credito d’imposta del 35% del costo
aziendale sostenuto per tali assunzioni con un limite massimo pari a 200 mila
euro l’anno. Il credito d’imposta è esercitabile nella dichiarazione annuale
dei redditi della società e non concorre alla formazione del reddito né della
base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Ulteriore
agevolazione consiste nella circostanza che detto credito d’imposta è concesso
alle start up innovative ed agli incubatori certificati in via prioritaria rispetto
alle altre imprese e quindi rimangono avvantaggiati rispetto alla disponibilità
delle risorse, che ammontano in totale a 25 milioni di euro per l’anno 2012 e a
50 milioni a decorrere dal 2013.
Detto inoltre che
vengono inserite norme di coordinamento in tema di contratti a tempo determinato,
l’innovazione principale di carattere positivo su questo argomento introdotta
con la conversione in legge del decreto è che tali contratti a tempo
determinato non soggiacciono alle limitazioni quantitative già previste con
l’art. 10 settimo comma del d.lgs. 368/2001, come recentemente modificato dalla
Legge Fornero.
C’è poi invece una novità
dal sapore negativo, nel senso di un dietro-front sull’agevolazione e riguarda
il contributo addizionale dell’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
introdotto sempre dalla Legge Fornero per il finanziamento dei nuovi
ammortizzatori sociali. Ebbene, nel decreto legge i rapporti di lavoro a
termine instaurati dalle start up innovative erano esenti da questa contribuzione,
ma con la legge di conversione l’intero sesto comma dell’art. 28 è stato
cassato e pertanto anche questo tipo di prestazione lavorativa sarà da
assoggettare a questo tipo di contribuzione a partire dal 1° gennaio 2013.
Per concludere,
andando anche oltre le considerazioni di carattere legislativo o tecnico, c’è
da registrare un notevole interesse intorno alla materia delle start up
innovative, con un proliferare di iniziative conoscitive ed anche operative,
incentrate sugli incubatori e sull’iniziativa delle camere di commercio che
hanno predisposto appositi percorsi informativi sia riguardo alle procedure che
all’operatività. Resta invece, purtroppo, ancora non adeguato l’interesse degli
investitori, anche perché non sono stati ancora del tutto comprese le
agevolazioni all’investimento o perfezionati gli strumenti di raccolta previsti
dagli articoli 29 e 30, ma in gran parte anche – è il mio parere personale –
per una scarsa predisposizione culturale del nostro ambiente finanziario.
Silla Cellino
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