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mercoledì 25 luglio 2012

Il caso Viviano, le norme FIGC ed i principi contabili: l’Inter ha torto marcio


Non è facile ricostruire il caso di Emiliano Viviano, il portiere al centro di una delicata trattativa che vede come protagonisti  Inter e Palermo, nonché sullo sfondo lo stesso giocatore e la Fiorentina, però con un po’ di pazienza ci si può arrivare. Innanzi tutto c’è da chiarire che, ai sensi di regolamento, il termine comproprietà è inesatto, quello corretto è compartecipazione, intesa come compartecipazione agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto. La definizione è stabilita dall’art. 102bis delle norme organizzative interne della FIGC [NOIF]; le relative procedure sono illustrate nella Raccomandazione contabile n. 3 emanata dalla stessa FIGC. La differenza è che quando due società stipulano un contratto di questo genere, quella che acquisisce il giocatore lo acquisisce per intero, mentre quella che lo cede conserva un diritto di compartecipazione per il 50%. Per compartecipazione s’intende la partecipazione della società cedente, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto. La premessa non è inutile e vedremo perché.
Dal 25 giugno 2011 il giocatore è totalmente di proprietà dell’Inter, avendo questa società risolto a suo favore la compartecipazione con il Bologna. Nel mese successivo viene acquisito dal Genoa  che lascia la compartecipazione all’Inter, presso cui però rimane in forza; come contropartita tra le due società avviene un’operazione inversa con il giocatore Kucka, che invece rimane in forza al Genoa. A gennaio 2012 è il Palermo ad acquisire dal Genoa il cartellino del giocatore, sempre lasciando la compartecipazione alla società milanese. L’Inter poi fa scadere il termine per il contro riscatto della metà del cartellino e pertanto la situazione procede con il giocatore di proprietà del Palermo e compartecipazione per il 50% dell’Inter.
Questa è la situazione attuale. Il diritto ad effettuare una cessione temporanea di contratto, cioè un prestito, a norma dell’art. 103 delle NOIF è perciò della società titolare del cartellino e non della compartecipante. Il corrispettivo del prestito, a differenza del valore del cartellino e della compartecipazione che sono iscritti come debiti o asset nello stato patrimoniale di entrambe le società, è iscritto tra i ricavi nel conto economico. E’ da ritenere perciò, a norma di regolamento e anche in conseguenza delle raccomandazioni contabili, che il Palermo non abbia bisogno di chiedere alcun permesso all’Inter per effettuare il prestito di giocatori a terzi, né che la stessa compartecipante Inter abbia diritto a chiedere ristori – e tanto meno opporre veti - perché l’operazione di prestito, anche se fosse a titolo oneroso, non determina effetti patrimoniali, ma semplicemente economici.

Silla Cellino [pensato in proprio]

2 commenti:

  1. Certo che però sei forte, eh: tu leggi la norma, ne deduci che le cose debbano andare in un certo modo, ma invece, guarda un po' te, vanno all'opposto. Non sarà che forse ti sbagli nell'interpretazione di quella che anzitutto è una norma che agli altri è chiara, dato che in base a essa si comportano, e che poi è anche una consuetudine? E se nel contratto tra le due parti, per assurdo, ci fosse scritto che è il giardiniere dell'Inter a dover essere convinto di qualsiasi operazione di mercato?
    In quel caso la Fiorentina deve prendere atto della realtà com'è, non dell'interpretazione della norma così come si vorrebbe che fosse.
    Sia chiaro che tutto è detto senza polemica.

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  2. Ti ringrazio dell'apprezzamento, ma siccome nel mio mestiere debbo stare attento alle norme, soprattutto nell'interesse degli altri, sono sciaguratamente convinto che debba essere così dappertutto. Invece pare esistano dei territori in cui ognuno può fare come gli pare: e anche che qualcuno gli vada dietro, senza neppure pensarci un po'. Ecco, io invece un po' polemico lo sono per natura; e anche in questo caso senza nessun interesse personale.

    s.c.

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