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mercoledì 27 giugno 2012

Ormai il modo migliore per rimediare a un pasticcio è pasticciare di più


Così verrebbe da pensare leggendo l’art. 44 del decreto crescita, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diverso dalla prima stesura licenziata dal governo. Con la prima stesura le società giovanili venivano praticamente abolite.
Rifacciamo la cronologia.
24 gennaio 2012. Con il decreto legge cosiddetto “liberalizzazioni” vengono istituite le società a responsabilità limitata semplificate costituite esclusivamente da soci di età inferiore a 35 anni e con capitale sociale pari ad almeno un euro, ma senza alcun limite massimo. L’atto costitutivo deve essere redatto con scrittura privata, anche senza l’assistenza di un notaio, ma con l’obbligo di deposito entro quindici giorni presso il registro delle imprese competente. Il funzionamento ed anche l’avvio operativo della nuova figura societaria sono rinviati all’emanazione di uno statuto standard da fissarsi con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
24 marzo 2012. Il decreto viene convertito in legge, ma con modificazioni che consistono soprattutto nella previsione della costituzione per atto pubblico e non per scrittura privata e perciò con intervento notarile. Inoltre viene ravvisata anche la necessità di indicare nell’atto costitutivo anche gli amministratori, anch’essi di età inferiore a 35 anni, si pensa per evitare la possibilità di un’interposizione fittizia di soci giovani in presenza invece di cariche e responsabilità amministrative detenute da altri non giovani. 
25 maggio 2012. Con impercettibile ritardo il Ministero della Giustizia licenzia il previsto regolamento che viene esaminato dal Consiglio di stato nella seduta del 7 giugno, autorizzato con parere tutto sommato favorevole e pubblicato il 18 giugno.
18 giugno 2012. Medesima data della pubblicazione del parere del Consiglio di stato. Il governo licenzia un decreto legge cosiddetto “crescita e sviluppo”, attraverso il quale, con l’art. 44, riprende in mano la legge già approvata e teoricamente pronta a funzionare e si propone una modifica dell’art. 2463-bis del codice civile – quello che appunto istituisce le società giovanili – nel senso di ammettere anche soci persone fisiche di età superiore a 35 anni e senza alcuna limitazione, con ciò facendo venire meno il requisito principale di essere società giovanile, che invece con la modifica del 24 marzo si voleva meglio tutelare. In pratica le società giovanili non esistono più.
27 giugno 2012. Il decreto legge viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’art. 44 è stato completamente cambiato e non riguarda più le società a responsabilità limitata semplificate, che restano in vita come dalla conversione del 24 marzo, ma un nuovo tipo di società: la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, con le stesse caratteristiche della società a responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2363-bis, ma senza l’esclusione degli ultra trentacinquenni e con la possibilità di farsi amministrare anche da persone fisiche che non rivestano la qualità di socio.
Si aspetta con ansia la conversione di quest’ultimo decreto. Ce la faranno a inventare qualcos’altro di carino?

Silla Cellino

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