Così verrebbe da pensare leggendo
l’art. 44 del decreto crescita, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale e diverso
dalla prima stesura licenziata dal governo. Con la prima stesura le società
giovanili venivano praticamente abolite.
Rifacciamo la cronologia.
24 gennaio 2012. Con il decreto legge cosiddetto “liberalizzazioni”
vengono istituite le società a responsabilità limitata semplificate costituite
esclusivamente da soci di età inferiore a 35 anni e con capitale sociale pari
ad almeno un euro, ma senza alcun limite massimo. L’atto costitutivo deve
essere redatto con scrittura privata, anche senza l’assistenza di un notaio, ma
con l’obbligo di deposito entro quindici giorni presso il registro delle
imprese competente. Il funzionamento ed anche l’avvio operativo della nuova
figura societaria sono rinviati all’emanazione di uno statuto standard da
fissarsi con decreto ministeriale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge.
24 marzo 2012. Il decreto viene convertito in legge, ma con
modificazioni che consistono soprattutto nella previsione della costituzione
per atto pubblico e non per scrittura privata e perciò con intervento notarile.
Inoltre viene ravvisata anche la necessità di indicare nell’atto costitutivo
anche gli amministratori, anch’essi di età inferiore a 35 anni, si pensa per
evitare la possibilità di un’interposizione fittizia di soci giovani in
presenza invece di cariche e responsabilità amministrative detenute da altri
non giovani.
25 maggio 2012. Con impercettibile ritardo il Ministero della
Giustizia licenzia il previsto regolamento che viene esaminato dal Consiglio di
stato nella seduta del 7 giugno, autorizzato con parere tutto sommato
favorevole e pubblicato il 18 giugno.
18 giugno 2012. Medesima data della pubblicazione del parere del
Consiglio di stato. Il governo licenzia un decreto legge cosiddetto “crescita e
sviluppo”, attraverso il quale, con l’art. 44, riprende in mano la legge già
approvata e teoricamente pronta a funzionare e si propone una modifica
dell’art. 2463-bis del codice civile – quello che appunto istituisce le società
giovanili – nel senso di ammettere anche soci persone fisiche di età superiore
a 35 anni e senza alcuna limitazione, con ciò facendo venire meno il requisito
principale di essere società giovanile, che invece con la modifica del 24 marzo
si voleva meglio tutelare. In pratica le società giovanili non esistono più.
27 giugno 2012. Il decreto legge viene pubblicato in Gazzetta
Ufficiale. L’art. 44 è stato completamente cambiato e non riguarda più le
società a responsabilità limitata semplificate, che restano in vita come dalla
conversione del 24 marzo, ma un nuovo tipo di società: la società a responsabilità
limitata a capitale ridotto, con le stesse caratteristiche della società a
responsabilità limitata semplificata di cui all’art. 2363-bis, ma senza
l’esclusione degli ultra trentacinquenni e con la possibilità di farsi
amministrare anche da persone fisiche che non rivestano la qualità di socio.
Si aspetta con ansia la
conversione di quest’ultimo decreto. Ce la faranno a inventare qualcos’altro di
carino?
Silla Cellino
Quod erat demonstrandum...
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