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venerdì 11 maggio 2012





Il punto di pratica professionale

Con il presente commento inizio la collaborazione
alla rivista on-line "La Circolare di Lavoro e
Previdenza" edita dal gruppo Euroconference,
leader nella informazione e formazione professionale.
L'articolo è stato pubblicato sul n. 17 del 30 aprile
2012 e lo propongo nella sua veste editoriale 
originaria. Grazie per l'attenzione, ma grazie anche
all'Editore che ha autorizzato la pubblicazione sul blog.

Silla Cellino

Convertito in legge il Decreto Semplifica Italia. I provvedimenti che interessano l’area lavoro: durc, maternità, prestazioni sociali agevolate, lavoratori extra UE, assunzioni pubblici esercizi e collocamento obbligatorio, libro unico del lavoro, responsabilità solidale negli appalti
a cura di Silla Cellino – consulente del lavoro in Firenze


È stata pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 la Legge n. 35 del 4 aprile 2012, che converte il DL 5/2012, cosiddetto Decreto Semplifica Italia. La legge di conversione ricalca sostanzialmente quanto già disposto con il decreto legge, con alcune aggiunte o variazioni. Abbastanza nutriti e significativi sono i provvedimenti che riguardano direttamente o indirettamente la materia lavoro: la maggior parte già presenti nel decreto originario, altri apportati con la legge di conversione. Ci occuperemo in particolare di:

- semplificazione nelle procedure di controllo sulle imprese [art. 14, co. 1-6]
- acquisizione diretta del Durc da parte della pubblica amministrazione [art. 14, co. 6-bis]
- modifiche all’astensione anticipata di maternità [art. 15]
- razionalizzazione dei flussi informativi per le prestazioni sociali agevolate [art. 16]
- lavoratori stagionali extra Ue [art. 17]
- semplificazioni in materia di collocamento obbligatorio ed assunzioni nei pubblici esercizi [art. 18]
- semplificazioni in materia di libro unico del lavoro [art. 19]
- responsabilità solidale negli appalti [art. 21]
- percorsi di apprendistato nell’istruzione tecnico-professionale e negli istituti tecnici superiori [art. 52, co. 1, lett. c]
- disposizioni in materia di credito d’imposta [art. 59]



SEMPLIFICATE LE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE
In arrivo nuovi regolamenti per rendere i controlli meno invasivi, ma anche più funzionali agli obiettivi preposti
Art. 14, co. 1-6
La disciplina dei controlli alle imprese dovrà essere ispirata ai principi della semplicità e della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici ad una tutela effettiva dal rischio. L’azione svolta dall’amministrazione ai vari livelli dovrà essere coordinata in coerenza con questo principio. Così afferma l’art. 12, che prevede anche l’emanazione di uno o diversi appositi regolamenti governativi, che disciplinino l’esercizio dei controlli da svolgere in maniera tale da assicurare anche le necessarie garanzie.
I principi a cui si dovrà ispirare la redazione di tali regolamenti dovranno tener conto di un rapporto di proporzionalità tra la dimensione dei controlli e la base di rischio. Inoltre, poiché l’obiettivo è eminentemente quello della tutela degli interessi pubblici, non si dovrà dar luogo ad attività non necessarie rispetto a questa tutela. E ancora: i controlli dovranno essere coordinati e programmati in maniera tale da evitare duplicazioni o sovrapposizioni ed anche cercando di recare il minore intralcio alle attività dell’impresa, anzi si richiede  che, al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, si instauri una collaborazione con i soggetti controllati; nel testo originale del decreto si diceva anche che questa collaborazione doveva essere amichevole, poi questo aggettivo è sparito, forse perché considerato non adatto per essere inserito in un testo di legge.
C’è un altro principio di semplificazione che merita un discorso a parte, suscitando anche qualche perplessità: potranno infatti essere ridotti o eliminati i controlli alle imprese, se queste saranno in possesso della certificazione di qualità ISO o equivalente emessa da un organismo di certificazione accreditato da uno stato membro dell’Unione Europea; ciò che ricomprende ovviamente anche quelli di paesi di più recente ingresso nell’Unione che potrebbero non avere standard compatibili o adatti con le esigenze che stanno alla base della legislazione nel nostro paese.
Per ultimo si dispone che tutto il processo di semplificazione, secondo i criteri contenuti in questo articolo 14,  non si applicherà ai controlli di natura fiscale e finanziaria, nonché a quelli relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Misura molto comprensibile per quest’ultima specie, un po’ meno per quelli di natura fiscale, anche in considerazione che si è in presenza contemporanea delle disposizioni di cui all’art. 7 del DL 70/2011 convertito con Legge 160/2011 e ancora in vigore, in cui, con riferimento alle microimprese nonché piccole e medie, si afferma l’esigenza di effettuare una programmazione ed un coordinamento tra i vari interventi di controllo in materia fiscale e contributiva, assicurando una maggiore semplificazione dei procedimenti; il tutto demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’Economia e della Finanze. Tale decreto non è stato ancora emanato, ma sarà interessante vedere come sarà risolta questa contraddizione.
DURC: PARTE LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE D’UFFICIO
Nei lavori pubblici e privati dell’edilizia non sarà più a carico dell’impresa l’onere di produrre il DURC
Art. 14, co. 6-bis
Sarà d’ora in avanti a carico dell’amministrazione pubblica l’onere di provvedere all’acquisizione d’ufficio del Durc, rivolgendosi direttamente agli enti abilitati al rilascio, Inail, Inps e Casse Edili. Tale disposto è stato introdotto dalla legge di conversione, non essendo presente nel decreto originario. Si tratta di una semplificazione che si rivolge a vantaggio sia dell’amministrazione che delle imprese: per la prima viene a decorrere l’obbligo di procurarsi il documento, ma si realizza anche la possibilità di accedervi immediatamente eliminando ritardi soggettivi, tempi morti o complicazioni burocratico-amministrative; per le imprese viene eliminato l’onere relativo all’acquisizione ed alla trasmissione della certificazione, facilitando l’inizio dei lavori prima sottoposto a questo adempimento di natura sostanziale.
C’è chi ha notato, anche in sede di lavori parlamentari, che così non si realizza una perfetta semplificazione, che invece sarebbe avvenuta con l’inserimento del Durc tra i documenti oggetto della decertificazione introdotta dalla legge di stabilità 2012 e quindi autocertificabile. In questa maniera però si sarebbe potuto prestare il fianco ad un eventuale utilizzo scorretto dell’autocertificazione, sicuramente individuabile, ma con aggravio di tempi e di procedure. Peraltro questa possibilità era già stata negata dal Ministero del Lavoro nella nota n. 619 del 16 gennaio 2012, con la quale si attribuiva al Durc la natura di certificazione circa la correttezza della posizione contributiva dell’azienda accertata da un organismo tecnico quale Inps, Inail o Cassa Edile; e non di certificato, che fa riferimento a stati, qualità personali e fatti come oggetto di certificazione o di autocertificazione e quindi ha natura diversa. Discutibile o meno che sia questa interpretazione, il Ministero resta del parere che le valutazioni effettuate da un organismo tecnico non possano essere sostituite da una autodichiarazione. Posizione condivisa anche da Inps ed Inail con nota congiunta del 26 gennaio 2012.
C’è infine da registrare che l’obbligo in capo all’Amministrazione corre sia per i contratti relativi ai lavori pubblici che per quelli privati dell’edilizia, ma solo per questi; e quindi permane l’obbligo a carico dell’impresa di produrre il Durc negli altri casi, come ad esempio in materia di appalti di servizi o di forniture.
SEMPLIFICATA L’ASTENSIONE ANTICIPATA DI MATERNITA’
MA ANCORA BISOGNA ATTENDERE
L’accertamento e l’autorizzazione alla maternità anticipata per motivi soggettivi saranno di competenza delle ASL
Art. 15
La legge di conversione conferma il testo già in vigore con l’emanazione del DL 5/2012. Con esso si modifica l’art. 17 del d.lgs. 151/2001, il quale disponeva la possibilità di anticipazione del congedo di maternità per tre casi, di cui il primo, soggettivo e riferito alla persona della gestante, prevedeva gravi complicazioni della gravidanza e preesistenti[1] forme morbose; gli altri due, oggettivi, riguardano l’eventualità che le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della gestante o del nascituro e che la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Le condizioni di riferimento sono già state ben illustrate nell’articolo di Roberto Camera nella Circolare di Lavoro e Previdenza n. 9 del 5 marzo 2012.
Con la novella resta inalterata la competenza della Direzione territoriale del lavoro [ex Direzione provinciale del lavoro e in luogo del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro] per quanto riguarda i casi oggettivi relativi alle condizioni di lavoro o ambientali ed all’impossibilità di spostamento ad altre mansioni. Come unica differenza c’è da dire che la legge ora dispone per un’azione più stringente, nel senso che nel d.lgs. 151 nella sua versione originaria le strutture ministeriali potevano disporre l’astensione dal lavoro, ora invece dispongono e che le condizioni non devono essere più soggettivamente constatate, ma oggettivamente emergere.
Viene invece trasferita all’ASL territoriale di riferimento la competenza in materia di accertamento in caso di gravi complicazioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si ritiene possano essere aggravate nel corso della gestazione; tale competenza dovrà essere esercitata con modalità definite secondo un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Finora l’autorizzazione era rilasciata dalle strutture territoriali del Ministero, però sulla base di un certificato medico di uno specialista operante in una struttura pubblica, oppure di un medico privato ma confermato da una visita presso una struttura pubblica. Ora si può comprendere come affidare esclusivamente all’ASL l’intero iter compreso quello conclusivo dell’autorizzazione, oltre a semplificare il procedimento, consenta di esercitare controlli diretti e più efficaci, anche in relazione al contrasto di eventuali abusi.
Questo passaggio tuttavia non si è rivelato così semplice come poteva essere ipotizzato. Già con l’emanazione del decreto legge si era previsto di posporre al 1° aprile la decorrenza della norma. Con la circolare 2946 n. 2/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali veniva illustrato il regime transitorio con il quale si precisava che le Direzioni territoriali potevano emanare i provvedimenti relativi all’astensione entro e non oltre il 31 marzo e quindi istruire solo le richieste che potevano essere definite entro quella data, mentre le ASL dovevano già occuparsi anche prima del 1° aprile dell’istruttoria delle pratiche che poi venivano definite con provvedimenti da emanare a partire dalla medesima data. Non tutto evidentemente ha funzionato alla perfezione perché, con successiva lettera circolare del 29 marzo, il direttore generale dell’attività ispettiva precisava che la Conferenza Stato-Regioni non era stata ancora indetta e che pertanto le ASL non potevano ritenersi operative ai sensi di legge. Perciò, al momento in cui vengono scritte queste note, la situazione è che le Direzioni territoriali del lavoro, in virtù di convenzioni stipulate con le ASL, continuano l’attività di emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro anche  nel caso di gravi complicazioni della gravidanza o di preesistenti forme morbose ritenute dannose in caso di prosecuzione dell’attività lavorativa.
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
L’Inps vuol veder chiaro nell’ISEE e si organizzerà di conseguenza.
Art. 16
L’intento che il governo si propone con l’attuazione di questo articolo è la semplificazione e la razionalizzazione dello scambio di dati tra amministrazioni, in particolar modo quelle direttamente interessate alla gestione delle politiche sociali; ma il protagonista è l’ISEE. Infatti, venendosi a modificare l’art. 38 del DL 78/2010 convertito con legge 122/2010, l’obiettivo è quello di definire in maniera più efficace i provvedimenti a carico di coloro che fruiscono indebitamente o in maniera eccessiva  dei vantaggi della prestazione sociale agevolata. La conseguente sanzione, che viene stabilita da 500 a 5.000 euro, è imposta dall’ente erogatore del servizio, ma all’Inps dovranno pervenire dai medesimi enti erogatori tutte le informazioni sui beneficiari delle agevolazioni concesse e starà allo stesso Istituto di doversi occupare, unitamente all’Agenzia delle Entrate,  di verificare le discordanze tra il reddito dichiarato o accertato ai fini fiscali  e quanto contenuto nella dichiarazione Isee.
Il flusso verso l’Inps di tali informazioni, unitamente ai dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, fornirà gli elementi per la tenuta e l’aggiornamento del Casellario, istituito sempre presso l’Inps e già previsto dalla legislazione in corso, al fine di costituire la base per gestire, programmare e monitorare la spesa sociale e valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi, sempre naturalmente in forma anonima e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali.
Per il resto la stesura dell’articolo è molto complessa e potrà essere oggetto di un successivo e più dettagliato esame in altra esposizione ad esso specificamente dedicata, anche in occasione delle fasi d’avanzamento e dell’emanazione dei decreti di attuazione previsti.
Occorre però segnalare che, con l’obiettivo di favorire la modernizzazione e l’efficienza, nonché la sicurezza, a decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti  presso le sedi dell’INPS dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti elettronici bancari o postali.
ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRA UE
Ridotti gli adempimenti riguardo al contratto di soggiorno e semplificazioni importanti per il lavoro stagionale.
Art. 17
Con questo articolo s’introducono modificazioni e semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari e di condizioni per la prosecuzione dell’attività lavorativa nel caso di lavoratori presenti con permesso di lavoro temporaneo.
Innanzi tutto con il primo comma viene disposto che la comunicazione di assunzione effettuata al Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 9-bis del DL 510/96 [Disposizioni in materia di collocamento] assorbe tutte le formalità relative agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno. Ciò non vuol dire che il contratto di soggiorno non debba essere stipulato, ma che decade l’obbligo di trasmetterlo allo Sportello Unico, in quanto tale obbligo risulta già assorbito nella comunicazione al Centro per l’Impiego. In realtà sarebbe utile non solo una precisazione ministeriale, ma anche un intervento legislativo sugli articoli 5-bis e 22 del d.lgs. 286/98 e magari anche un ripensamento sull’effettiva funzione del contratto di soggiorno.  Al momento invece si dispone solo di una pubblicazione di notizie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in cui si scrive:  “le nuove norme prevedono che quando si assume un cittadino extracomunitario già in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato, non bisogna più inviare il contratto di soggiorno (modello q) allo Sportello Unico per l’Immigrazione, essendo  sufficiente riempire tutti i campi della comunicazione di assunzione obbligatoria”.
Molto importanti sono poi le innovazioni introdotte in materia di lavoro temporaneo o stagionale, le quali, oltre che come semplificazioni, possono intendersi come estensione della disciplina generale. Infatti l’art. 24 del d.lgs 286/98 viene modificato con l’inserimento del comma 2-bis, che prevede l’accoglimento automatico [silenzio-assenso], decorsi venti giorni dalla richiesta, per un lavoratore straniero che abbia lavorato nell’anno precedente per lo stesso datore di lavoro, in situazione di regolare assunzione e che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Anche l’introduzione del comma 3-bis deve essere intesa nella medesima ottica di semplificazione, ma al tempo stesso anche costitutiva di nuove situazioni. Infatti viene permessa, sempre mantenendo l’originario limite dei nove mesi in tal caso rinnovato, l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro stagionale con il medesimo oppure altro datore di lavoro. La semplificazione consiste nell’opportunità per il lavoratore, se si trova legittimamente nel territorio nazionale, di non dover rientrare nel paese di provenienza per farsi rilasciare un ulteriore visto da parte dell’autorità consolare.
Infine, in sede di conversione del decreto sono stati introdotti quattro ulteriori commi, il 4-bis, ter, quater e quinquies, per il cui effetto si estende il ricorso all’autocertificazione anche nei procedimenti amministrativi relativi agli stranieri. Questa semplificazione però entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2013 e con adozione di apposito decreto da parte del Ministro dell’Interno.
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI
E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Tre giorni per integrare i dati degli extra per turismo e pubblici esercizi. Precisazioni tecniche per CIG e collocamento obbligatorio.
Art. 18
L’art. 18 interviene in due campi distinti: quello del turismo e dei pubblici esercizi e quello del collocamento obbligatorio. Per quanto riguarda turismo e pubblici esercizi l’esigenza di semplificazione s’intreccia con quella di dare una sistemazione ad una questione controversa circa l’interpretazione degli obblighi di comunicazione del personale extra. Infatti per effetto dell’art. 10 del d.lgs 368/2001 era data facoltà a queste categorie di comunicare al centro per l’impiego l’assunzione di detto personale entro cinque giorni, disposizione contrastata dall’art. 4 della Legge 183/2010 che, per il settore turistico, prevedeva che il datore di lavoro non in possesso di uno o più dati anagrafici inerente al lavoratore potesse, entro il terzo giorno dall’avvenuta assunzione, integrare la comunicazione, purché questa fosse stata effettuata regolarmente il giorno prima dell’inizio del rapporto. Ora la semplificazione prevede che il settore turistico e quello dei pubblici esercizi vengano equiparati relativamente a queste necessità e perciò con il dettato  introdotto si modifica l’art. 10 del d.lgs 368/2001 disponendo che la comunicazione dell’ assunzione debba essere effettuata entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma lasciando inalterata la norma che prevede la possibilità d’integrazione entro il terzo giorno. La mancata osservanza di detto disposto comporta, come ricorda anche il Ministero con la circolare 2946, l’applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro, diffidabile.
In tema di collocamento obbligatorio, invece, la legge interviene per precisare che, in caso di imprese soggette a procedure d’integrazione salariale e conseguente sospensione degli obblighi occupazionali, le relative comunicazioni dovranno esser fatte al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell’impresa e, se l’impresa stessa dispone di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio per il collocamento mirato competente per sede legale istruisce la pratica e la comunica d’ufficio ai servizi provinciali delle varie sedi. Diversamente però si esprime il Ministero nella citata circolare 2946 n. 2 del 16 febbraio 2012, con la quale si afferma che in quest’ultimo caso le comunicazioni debbano essere effettuate direttamente al Ministero del lavoro, Direzione generale per le politiche dei servizi del lavoro; si può ritenere che si tratti della fase successiva, quando affluiscono i dati provenienti dalle varie sedi provinciali.
Sempre in tema di diversamente abili, anche se solo indirettamente riconducibile alla materia del collocamento obbligatorio, vale la pena di ricordare che l’art. 4 del decreto in esame modifica, semplificando, alcune procedure, anche nel procedimento accertativo, che riguardano il rilascio del contrassegno invalidi ed il suo riconoscimento di validità.
Un ultimo cenno in ordine a questo articolo 18 merita una semplificazione introdotta nel settore dell’agricoltura, dove viene stabilito che, in caso di assunzione a tempo determinato di due o più lavoratori agricoli da parte del medesimo datore di lavoro, l’obbligo può essere assolto con un’unica comunicazione, sempre da effettuarsi il giorno antecedente, contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori,  la data d’inizio e di cessazione del rapporto, le giornate di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale.
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LIBRO UNICO DEL LAVORO
Precisazioni sulla nozione di omessa o infedele registrazione e relative conseguenze nell’erogazione delle sanzioni
Art. 19
L’articolo è molto stringato, ma apparentemente in sei righe si compie una mezza rivoluzione. Infatti il testo di questo art. 19 deve essere letto in collegamento non solo con il comma  che si vuole integrare, ma con l’intero articolo 39 del DL 112/2008 convertito con modificazioni con legge 133/2008. Con i primi due commi di questa disposizione si individuavano le caratteristiche ed i contenuti del LUL e con il settimo il sistema sanzionatorio, senza però che si potesse cogliere una differenza sostanziale o di trattamento tra omessa e infedele registrazione e neppure quantificare le omissioni e le infedeltà. La precisazione arriva adesso e chiarisce che omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente non effettuate e non ad ogni singola omissione; e che infedele registrazione vuol dire fare scritture diverse per qualità e/o quantità dalla prestazione lavorativa effettivamente resa o dai compensi effettivamente erogati. La differenza è che l’omissione di scrittura costituisce un unico illecito, sia pur graduato per il numero di lavoratori omessi e rinnovabile mese per mese, mentre l’infedeltà rappresenta un fenomeno più complesso in quanto occorrerà andare a verificare quali siano tutti gli scostamenti tra le scritture registrate e le prestazioni ed i compensi effettivi.
Di fatto la rivoluzione è solo la conferma “normativizzata” dell’ orientamento già assunto in sede amministrativa. E cioè applicazione di una sola sanzione  per ciascun mese di riferimento in caso di omissione, sia pure graduata a seconda del numero dei lavoratori interessati ed anche – mi sembra il caso di aggiungere - con attenzione all’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, L. 689/1981; nell’eventualità invece che venga constatata infedele registrazione dovranno essere riscontrate tutte le differenze tra quanto registrato e l’effettivo svolgimento dei lavori, sia per ore effettuate e registrate sia per compensi erogati ma non dichiarati, i cosiddetti fuori busta, ed applicate le sanzioni per le singole fattispecie. Molto opportunamente tali precisazioni sono contenute nella già più volte citata circolare ministeriale 2946, n. 2 del 16 febbraio 2012.
RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
Maggiori precisazioni in ordine alle responsabilità degli appaltanti per le insolvenze nei confronti dei lavoratori e degli obblighi contributivi.
Art. 21
Con l’art. 21 si riscrive integralmente  l’art. 29, comma 2 del noto d.lgs. 276/03, in materia di responsabilità solidale negli appalti. Fino ad oggi, ma anche per l’effetto di successivi aggiustamenti del decreto, la legge si limitava a porre a carico del committente imprenditore o datore di lavoro  una responsabilità solidale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti dagli appaltatori ed eventuali subappaltatori. Come già nella versione originaria vengono esclusi da questa responsabilità la persona fisica che non eserciti attività d’impresa o professionale, nonché il committente pubblico per il quale vige il regime del potere sostitutivo di cui al d.lgs. 163/2006 ed al relativo regolamento dpr 207/2010. Si vedano in proposito anche le recenti circolari  2978 n. 3 del Ministero del Lavoro del 16 febbraio 2012 e Inps n. 54 dello scorso 13 aprile.
Fermo restando il limite dei due anni - inteso come quello del singolo appalto o subappalto - ed il regime ispirato dalle eventuali inadempienze di appaltatori e subappaltatori, il nuovo testo del comma in questione precisa alcuni punti che restavano in sospeso nella precedente formulazione. In primo luogo viene chiaramente espresso che nei trattamenti retributivi debbono essere ricomprese anche le quote di trattamento di fine rapporto, ma solo quelle maturate durante il periodo di riferimento dell’appalto; inoltre che l’appaltante risponde per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali ed assicurativi, ma non per le sanzioni civili, per le quali resta obbligato solo l’appaltatore o il subappaltatore responsabile dell’adempimento.
Viene anche aggiunto che, qualora si pervenga in giudizio, si debba dare precedenza, su richiesta del committente o appaltante, alla preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e solo in caso di infruttuosa – e dovremmo aggiungere anche parziale – escussione potrà essere rivolta azione esecutiva anche nei confronti del committente o appaltante medesimo. Si può dare anche il caso che l’appaltatore non venga convenuto in giudizio, ma ciò non fa venire meno il diritto dell’appaltante a sollevare ugualmente eccezione per l’escussione dei beni dell’ appaltatore; in questo caso però dovrà essere il committente o appaltante ad indicare i beni dell’appaltatore su cui esercitare soddisfazione.
Restano alcune cose da precisare che la novella non affronta, ma che sono rintracciabili nella precedente legislazione non abrogata e, per quanto applicabile, nella prassi.  In primo luogo per quanto riguarda il concetto di lavoratore, la prassi afferma – si ritiene a ragione – che il concetto di lavoratore tutelato dalla norma vada inteso per ogni forma sotto cui si svolge il lavoro, quindi non solo lavoratori subordinati, ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali, purché prestino il loro impegno direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto [Messaggio Inps n. 3253 del 29/02/2012].
C’è poi l’aspetto relativo alle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente o assimilato oppure autonomo dei lavoratori impiegati nell’appalto a cui si possono aggiungere le contribuzioni eventualmente dovute alla Cassa Edile. Nel primo caso rimane applicabile la Legge 238/2008, di conversione del DL 223/2006, in cui l’art. 35 comma 28 dispone che l’appaltatore sia solidalmente responsabile con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, oltre che dei contributi previdenziali ed assicurativi. Per quanto riguarda invece la Cassa Edile si può interpretare che i relativi versamenti, almeno per quanto riguarda la parte a carico del lavoratore, facciano parte della retribuzione, sia pur differita o diversamente destinata e pertanto rientrino appieno nella previsione della norma di modifica ed integrazione dell’art. 29. Restano le incertezze per la parte a carico del datore di lavoro: magari su tutto l’argomento una precisazione di prassi non tornerebbe superflua.
PROMOZIONI DI CORSI D’APPRENDISTATO NELLE SCUOLE TECNICHE
Saranno realizzati percorsi in apprendistato a valere sulle politiche di formazione dei giovani
Art. 52, co. 1, lett. c)
Nell’ottica della semplificazione, ma anche della promozione dell’istruzione tecnico-professionale, si prevede che da parte del Ministero dell’Istruzione, di concerto col Ministero del lavoro, sia adottato un decreto che, tra altre linee guida, promuova la realizzazione di percorsi che, con riferimento all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, accompagnino il rientro in formazione dei giovani.
Tale realizzazione riguarderà tutti gli istituti che abbiano competenza nell’istruzione tecnico-professionale, ma sarà il decreto ad indicare nel dettaglio le forme che saranno adottate, che al momento, anche con un confronto con l’art. 3 del d.lgs. 167/2011, non appaiono sufficientemente delineate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D’IMPOSTA
Proroga dei benefici fiscali a favore di imprese che nelle regioni del Mezzogiorno assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
Art. 59
Si fa riferimento al bonus introdotto dal DL 70/2011 convertito con legge 106/2011. Esso consisteva nel riconoscimento di un credito d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nelle regioni ricomprese nell’area del Mezzogiorno, di lavoratori classificati svantaggiati o molto svantaggiati. Si ricorderà che nella terminologia comunitaria sono considerati svantaggiati quei lavoratori  che, alternativamente, sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, hanno più di 50 anni di età, vivono soli con una o più persone a carico, sono occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, sono membri di una minoranza nazionale. Le stesse categorie di lavoratori, se sono senza lavoro da più di ventiquattro mesi, sono classificati molto svantaggiati.
A favore delle imprese che assumono in queste particolari categorie il citato decreto prevedeva un credito d’imposta per ogni nuovo assunto pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione se lavoratori svantaggiati e nei ventiquattro mesi successivi se rientranti nella categoria dei molto svantaggiati. L’assunzione avrebbe dovuto essere effettuata nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto originario. Ora tale scadenza viene prorogata fino a ventiquattro mesi dalla medesima data e cioè fino al 12 maggio 2013. In realtà tale agevolazione non era mai decollata per il mancato accordo tra Governo e Regioni previsto dal comma 8 dell’art. 2 del DL 70/2011 che avrebbe dovuto stabilire l’ammontare dei fondi da destinare alle singole regioni, accordo che si spera realizzabile in questa occasione.



[1] Utilizzo l’aggettivo preesistenti, come espressione esatta contenuta nel d.lgs 151/2001, anziché quella di persistenti,  adottata nel decreto legge, perché a mio avviso è proprio alla preesistenza che si deve fare riferimento e pertanto il termine utilizzato nel decreto legge ritengo sia da considerarsi una veniale inesattezza.

1 commento:

  1. avevo letto questo tuo intervento sulla Circolare e desideravo farti i complimenti subito... ma ne approfitto solo ora e mi scuso per il ritardo.
    Ciao
    Alberto Carbone.

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