Il punto di pratica professionale
Con il presente commento inizio la collaborazione
alla rivista on-line "La Circolare di Lavoro e
Previdenza" edita dal gruppo Euroconference,
leader nella informazione e formazione professionale.
L'articolo è stato pubblicato sul n. 17 del 30 aprile
2012 e lo propongo nella sua veste editoriale
originaria. Grazie per l'attenzione, ma grazie anche
all'Editore che ha autorizzato la pubblicazione sul blog.
Silla Cellino
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Convertito in legge il Decreto
Semplifica Italia. I provvedimenti che interessano l’area lavoro: durc,
maternità, prestazioni sociali agevolate, lavoratori extra UE, assunzioni
pubblici esercizi e collocamento obbligatorio, libro unico del lavoro,
responsabilità solidale negli appalti
a cura di Silla Cellino – consulente
del lavoro in Firenze
È stata
pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile
2012 la Legge
n. 35 del 4 aprile 2012, che converte il DL 5/2012, cosiddetto Decreto Semplifica
Italia. La legge di conversione ricalca sostanzialmente quanto già disposto
con il decreto legge, con alcune aggiunte o variazioni. Abbastanza nutriti e
significativi sono i provvedimenti che riguardano direttamente o indirettamente
la materia lavoro: la maggior parte già presenti nel decreto originario, altri
apportati con la legge di conversione. Ci occuperemo in particolare di:
-
semplificazione nelle procedure di controllo sulle imprese [art. 14, co. 1-6]
- acquisizione
diretta del Durc da parte della pubblica amministrazione [art. 14, co. 6-bis]
- modifiche
all’astensione anticipata di maternità [art. 15]
- razionalizzazione
dei flussi informativi per le prestazioni sociali agevolate [art. 16]
- lavoratori
stagionali extra Ue [art. 17]
- semplificazioni
in materia di collocamento obbligatorio ed assunzioni nei pubblici esercizi
[art. 18]
- semplificazioni
in materia di libro unico del lavoro [art. 19]
-
responsabilità solidale negli appalti [art. 21]
-
percorsi di apprendistato nell’istruzione tecnico-professionale e negli
istituti tecnici superiori [art. 52, co. 1, lett. c]
- disposizioni
in materia di credito d’imposta [art. 59]
SEMPLIFICATE LE PROCEDURE DI CONTROLLO SULLE IMPRESE
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In
arrivo nuovi regolamenti per rendere i controlli meno invasivi, ma anche più
funzionali agli obiettivi preposti
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Art. 14, co. 1-6
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La disciplina dei controlli alle imprese
dovrà essere ispirata ai principi della semplicità e della proporzionalità
dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici ad una tutela effettiva
dal rischio. L’azione svolta dall’amministrazione ai vari livelli dovrà
essere coordinata in coerenza con questo principio. Così afferma l’art. 12, che
prevede anche l’emanazione di uno o diversi appositi regolamenti governativi,
che disciplinino l’esercizio dei controlli da svolgere in maniera tale da assicurare
anche le necessarie garanzie.
I principi a cui si dovrà ispirare la
redazione di tali regolamenti dovranno tener conto di un rapporto di
proporzionalità tra la dimensione dei controlli e la base di rischio.
Inoltre, poiché l’obiettivo è eminentemente quello della tutela degli
interessi pubblici, non si dovrà dar luogo ad attività non necessarie
rispetto a questa tutela. E ancora: i controlli dovranno essere coordinati e
programmati in maniera tale da evitare duplicazioni o sovrapposizioni ed
anche cercando di recare il minore intralcio alle attività dell’impresa, anzi
si richiede che, al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarità, si instauri una collaborazione con i
soggetti controllati; nel testo originale del decreto si diceva anche che
questa collaborazione doveva essere amichevole, poi questo aggettivo è
sparito, forse perché considerato non adatto per essere inserito in un testo
di legge.
C’è un altro principio di semplificazione
che merita un discorso a parte, suscitando anche qualche perplessità:
potranno infatti essere ridotti o eliminati i controlli alle imprese, se queste
saranno in possesso della certificazione di qualità ISO o equivalente emessa
da un organismo di certificazione accreditato da uno stato membro dell’Unione
Europea; ciò che ricomprende ovviamente anche quelli di paesi di più recente
ingresso nell’Unione che potrebbero non avere standard compatibili o adatti
con le esigenze che stanno alla base della legislazione nel nostro paese.
Per ultimo si dispone che tutto il processo
di semplificazione, secondo i criteri contenuti in questo articolo 14, non si applicherà ai controlli di natura
fiscale e finanziaria, nonché a quelli relativi alla salute ed alla sicurezza
sui luoghi di lavoro. Misura molto comprensibile per quest’ultima specie, un
po’ meno per quelli di natura fiscale, anche in considerazione che si è in
presenza contemporanea delle disposizioni di cui all’art. 7 del DL 70/2011
convertito con Legge 160/2011 e ancora in vigore, in cui, con riferimento
alle microimprese nonché piccole e medie, si afferma l’esigenza di effettuare
una programmazione ed un coordinamento tra i vari interventi di controllo in
materia fiscale e contributiva, assicurando una maggiore semplificazione dei
procedimenti; il tutto demandato ad un decreto di natura non regolamentare
del Ministero dell’Economia e della Finanze. Tale decreto non è stato ancora
emanato, ma sarà interessante vedere come sarà risolta questa contraddizione.
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DURC: PARTE
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Nei
lavori pubblici e privati dell’edilizia non sarà più a carico dell’impresa
l’onere di produrre il DURC
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Art. 14, co. 6-bis
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Sarà d’ora in avanti a carico dell’amministrazione
pubblica l’onere di provvedere all’acquisizione d’ufficio del Durc,
rivolgendosi direttamente agli enti abilitati al rilascio, Inail, Inps e
Casse Edili. Tale disposto è stato introdotto dalla legge di conversione, non
essendo presente nel decreto originario. Si tratta di una semplificazione che
si rivolge a vantaggio sia dell’amministrazione che delle imprese: per la
prima viene a decorrere l’obbligo di procurarsi il documento, ma si realizza
anche la possibilità di accedervi immediatamente eliminando ritardi
soggettivi, tempi morti o complicazioni burocratico-amministrative; per le
imprese viene eliminato l’onere relativo all’acquisizione ed alla
trasmissione della certificazione, facilitando l’inizio dei lavori prima sottoposto
a questo adempimento di natura sostanziale.
C’è chi ha notato, anche in sede di lavori
parlamentari, che così non si realizza una perfetta semplificazione, che
invece sarebbe avvenuta con l’inserimento del Durc tra i documenti oggetto
della decertificazione introdotta
dalla legge di stabilità 2012 e quindi autocertificabile. In questa maniera
però si sarebbe potuto prestare il fianco ad un eventuale utilizzo scorretto
dell’autocertificazione, sicuramente individuabile, ma con aggravio di tempi
e di procedure. Peraltro questa possibilità era già stata negata dal
Ministero del Lavoro nella nota n. 619 del 16 gennaio 2012, con la quale si
attribuiva al Durc la natura di certificazione circa la correttezza della
posizione contributiva dell’azienda accertata da un organismo tecnico quale
Inps, Inail o Cassa Edile; e non di certificato, che fa riferimento a stati,
qualità personali e fatti come oggetto di certificazione o di
autocertificazione e quindi ha natura diversa. Discutibile o meno che sia
questa interpretazione, il Ministero resta del parere che le valutazioni effettuate
da un organismo tecnico non possano essere sostituite da una autodichiarazione.
Posizione condivisa anche da Inps ed Inail con nota congiunta del 26 gennaio
2012.
C’è infine da registrare che l’obbligo in
capo all’Amministrazione corre sia per i contratti relativi ai lavori
pubblici che per quelli privati dell’edilizia, ma solo per questi; e quindi
permane l’obbligo a carico dell’impresa di produrre il Durc negli altri casi,
come ad esempio in materia di appalti di servizi o di forniture.
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SEMPLIFICATA L’ASTENSIONE ANTICIPATA DI
MATERNITA’
MA ANCORA BISOGNA ATTENDERE
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L’accertamento e l’autorizzazione alla maternità
anticipata per motivi soggettivi saranno di competenza delle ASL
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Art. 15
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La legge di
conversione conferma il testo già in vigore con l’emanazione del DL 5/2012.
Con esso si modifica l’art. 17 del d.lgs. 151/2001, il quale disponeva la
possibilità di anticipazione del congedo di maternità per tre casi, di cui il
primo, soggettivo e riferito alla persona della gestante, prevedeva gravi
complicazioni della gravidanza e preesistenti[1]
forme morbose; gli altri due, oggettivi, riguardano l’eventualità che le
condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute
della gestante o del nascituro e che la lavoratrice non possa essere spostata
ad altre mansioni. Le condizioni di riferimento sono già state ben illustrate
nell’articolo di Roberto Camera nella Circolare di Lavoro e Previdenza n. 9
del 5 marzo 2012.
Con la novella
resta inalterata la competenza della Direzione territoriale del lavoro [ex
Direzione provinciale del lavoro e in luogo del servizio ispettivo del
Ministero del Lavoro] per quanto riguarda i casi oggettivi relativi alle
condizioni di lavoro o ambientali ed all’impossibilità di spostamento ad
altre mansioni. Come unica differenza c’è da dire che la legge ora dispone
per un’azione più stringente, nel senso che nel d.lgs. 151 nella sua versione
originaria le strutture ministeriali potevano
disporre l’astensione dal lavoro, ora invece dispongono e che le condizioni non devono essere più soggettivamente
constatate, ma oggettivamente emergere.
Viene invece
trasferita all’ASL territoriale di riferimento la competenza in materia di
accertamento in caso di gravi complicazioni della gravidanza o di
preesistenti forme morbose che si ritiene possano essere aggravate nel corso
della gestazione; tale competenza dovrà essere esercitata con modalità
definite secondo un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Finora
l’autorizzazione era rilasciata dalle strutture territoriali del Ministero, però
sulla base di un certificato medico di uno specialista operante in una
struttura pubblica, oppure di un medico privato ma confermato da una visita
presso una struttura pubblica. Ora si può comprendere come affidare esclusivamente
all’ASL l’intero iter compreso quello conclusivo dell’autorizzazione, oltre a
semplificare il procedimento, consenta di esercitare controlli diretti e più
efficaci, anche in relazione al contrasto di eventuali abusi.
Questo passaggio
tuttavia non si è rivelato così semplice come poteva essere ipotizzato. Già
con l’emanazione del decreto legge si era previsto di posporre al 1° aprile
la decorrenza della norma. Con la circolare 2946 n. 2/2012 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali veniva illustrato il regime transitorio con
il quale si precisava che le Direzioni territoriali potevano emanare i provvedimenti
relativi all’astensione entro e non oltre il 31 marzo e quindi istruire solo
le richieste che potevano essere definite entro quella data, mentre le ASL
dovevano già occuparsi anche prima del 1° aprile dell’istruttoria delle
pratiche che poi venivano definite con provvedimenti da emanare a partire
dalla medesima data. Non tutto evidentemente ha funzionato alla perfezione
perché, con successiva lettera circolare del 29 marzo, il direttore generale
dell’attività ispettiva precisava che
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PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
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L’Inps vuol veder chiaro nell’ISEE e si
organizzerà di conseguenza.
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Art. 16
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L’intento che il
governo si propone con l’attuazione di questo articolo è la semplificazione e
la razionalizzazione dello scambio di dati tra amministrazioni, in particolar
modo quelle direttamente interessate alla gestione delle politiche sociali;
ma il protagonista è l’ISEE. Infatti, venendosi a modificare l’art. 38 del DL
78/2010 convertito con legge 122/2010, l’obiettivo è quello di definire in
maniera più efficace i provvedimenti a carico di coloro che fruiscono
indebitamente o in maniera eccessiva
dei vantaggi della prestazione sociale agevolata. La conseguente sanzione,
che viene stabilita da
Il flusso verso
l’Inps di tali informazioni, unitamente ai dati relativi alle condizioni economiche
dei beneficiari, fornirà gli elementi per la tenuta e l’aggiornamento del
Casellario, istituito sempre presso l’Inps e già previsto dalla legislazione
in corso, al fine di costituire la base per gestire, programmare e monitorare
la spesa sociale e valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi,
sempre naturalmente in forma anonima e nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali.
Per il resto la
stesura dell’articolo è molto complessa e potrà essere oggetto di un
successivo e più dettagliato esame in altra esposizione ad esso
specificamente dedicata, anche in occasione delle fasi d’avanzamento e
dell’emanazione dei decreti di attuazione previsti.
Occorre però
segnalare che, con l’obiettivo di favorire la modernizzazione e l’efficienza,
nonché la sicurezza, a decorrere dal 1° maggio 2012 tutti i pagamenti presso le sedi dell’INPS dovranno essere effettuati
esclusivamente con strumenti elettronici bancari o postali.
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ASSUNZIONE LAVORATORI EXTRA UE
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Ridotti gli adempimenti riguardo al contratto di
soggiorno e semplificazioni importanti per il lavoro stagionale.
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Art. 17
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Con questo articolo
s’introducono modificazioni e semplificazioni in materia di assunzione di
lavoratori extracomunitari e di condizioni per la prosecuzione dell’attività
lavorativa nel caso di lavoratori presenti con permesso di lavoro temporaneo.
Innanzi tutto con
il primo comma viene disposto che la comunicazione di assunzione effettuata
al Centro per l’Impiego ai sensi dell’art. 9-bis del DL 510/96 [Disposizioni in materia di collocamento] assorbe
tutte le formalità relative agli obblighi di comunicazione della stipula del
contratto di soggiorno. Ciò non vuol dire che il contratto di soggiorno non
debba essere stipulato, ma che decade l’obbligo di trasmetterlo allo
Sportello Unico, in quanto tale obbligo risulta già assorbito nella
comunicazione al Centro per l’Impiego. In realtà sarebbe utile non solo una
precisazione ministeriale, ma anche un intervento legislativo sugli articoli
5-bis e 22 del d.lgs. 286/98 e
magari anche un ripensamento sull’effettiva funzione del contratto di soggiorno.
Al momento invece si dispone solo di
una pubblicazione di notizie del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in cui si scrive: “le nuove
norme prevedono che quando si assume un cittadino extracomunitario già in possesso
di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo
svolgimento di attività di lavoro subordinato, non bisogna più inviare il
contratto di soggiorno (modello q) allo Sportello Unico per l’Immigrazione,
essendo sufficiente riempire tutti i
campi della comunicazione di assunzione obbligatoria”.
Molto importanti
sono poi le innovazioni introdotte in materia di lavoro temporaneo o
stagionale, le quali, oltre che come semplificazioni, possono intendersi come
estensione della disciplina generale. Infatti l’art. 24 del d.lgs 286/98
viene modificato con l’inserimento del comma 2-bis, che prevede l’accoglimento automatico [silenzio-assenso], decorsi
venti giorni dalla richiesta, per un lavoratore straniero che abbia lavorato
nell’anno precedente per lo stesso datore di lavoro, in situazione di
regolare assunzione e che abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso
di soggiorno.
Anche
l’introduzione del comma 3-bis deve
essere intesa nella medesima ottica di semplificazione, ma al tempo stesso
anche costitutiva di nuove situazioni. Infatti viene permessa, sempre
mantenendo l’originario limite dei nove mesi in tal caso rinnovato,
l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro stagionale con il medesimo
oppure altro datore di lavoro. La semplificazione consiste nell’opportunità
per il lavoratore, se si trova legittimamente nel territorio nazionale, di
non dover rientrare nel paese di provenienza per farsi rilasciare un
ulteriore visto da parte dell’autorità consolare.
Infine, in sede di
conversione del decreto sono stati introdotti quattro ulteriori commi, il 4-bis, ter, quater e quinquies, per il
cui effetto si estende il ricorso all’autocertificazione anche nei
procedimenti amministrativi relativi agli stranieri. Questa semplificazione
però entrerà in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2013 e con adozione di
apposito decreto da parte del Ministro dell’Interno.
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SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI
E COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
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Tre giorni per integrare i dati degli extra per
turismo e pubblici esercizi. Precisazioni tecniche per CIG e collocamento
obbligatorio.
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Art. 18
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L’art. 18
interviene in due campi distinti: quello del turismo e dei pubblici esercizi
e quello del collocamento obbligatorio. Per quanto riguarda turismo e
pubblici esercizi l’esigenza di semplificazione s’intreccia con quella di
dare una sistemazione ad una questione controversa circa l’interpretazione
degli obblighi di comunicazione del personale extra. Infatti per effetto
dell’art. 10 del d.lgs 368/2001 era data facoltà a queste categorie di
comunicare al centro per l’impiego l’assunzione di detto personale entro
cinque giorni, disposizione contrastata dall’art. 4 della Legge 183/2010 che,
per il settore turistico, prevedeva che il datore di lavoro non in possesso
di uno o più dati anagrafici inerente al lavoratore potesse, entro il terzo
giorno dall’avvenuta assunzione, integrare la comunicazione, purché questa
fosse stata effettuata regolarmente il giorno prima dell’inizio del rapporto.
Ora la semplificazione prevede che il settore turistico e quello dei pubblici
esercizi vengano equiparati relativamente a queste necessità e perciò con il
dettato introdotto si modifica l’art.
10 del d.lgs 368/2001 disponendo che la comunicazione dell’ assunzione debba
essere effettuata entro il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di
lavoro, ma lasciando inalterata la norma che prevede la possibilità
d’integrazione entro il terzo giorno. La mancata osservanza di detto disposto
comporta, come ricorda anche il Ministero con la circolare 2946,
l’applicazione della sanzione pecuniaria da
In tema di
collocamento obbligatorio, invece, la legge interviene per precisare che, in
caso di imprese soggette a procedure d’integrazione salariale e conseguente
sospensione degli obblighi occupazionali, le relative comunicazioni dovranno
esser fatte al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul
territorio dove si trova la sede legale dell’impresa e, se l’impresa stessa dispone
di unità produttive ubicate in più province, l’ufficio per il collocamento
mirato competente per sede legale istruisce la pratica e la comunica
d’ufficio ai servizi provinciali delle varie sedi. Diversamente però si
esprime il Ministero nella citata circolare 2946 n. 2 del 16 febbraio 2012,
con la quale si afferma che in quest’ultimo caso le comunicazioni debbano
essere effettuate direttamente al Ministero del lavoro, Direzione generale
per le politiche dei servizi del lavoro; si può ritenere che si tratti della
fase successiva, quando affluiscono i dati provenienti dalle varie sedi
provinciali.
Sempre in tema di
diversamente abili, anche se solo indirettamente riconducibile alla materia
del collocamento obbligatorio, vale la pena di ricordare che l’art. 4 del
decreto in esame modifica, semplificando, alcune procedure, anche nel
procedimento accertativo, che riguardano il rilascio del contrassegno
invalidi ed il suo riconoscimento di validità.
Un ultimo cenno in ordine
a questo articolo 18 merita una semplificazione introdotta nel settore
dell’agricoltura, dove viene stabilito che, in caso di assunzione a tempo
determinato di due o più lavoratori agricoli da parte del medesimo datore di
lavoro, l’obbligo può essere assolto con un’unica comunicazione, sempre da
effettuarsi il giorno antecedente, contenente le generalità del datore di
lavoro e dei lavoratori, la data
d’inizio e di cessazione del rapporto, le giornate di lavoro presunte e
l’inquadramento contrattuale.
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SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI LIBRO UNICO DEL LAVORO
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Precisazioni sulla nozione di omessa o infedele
registrazione e relative conseguenze nell’erogazione delle sanzioni
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Art. 19
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L’articolo è molto stringato,
ma apparentemente in sei righe si compie una mezza rivoluzione. Infatti il
testo di questo art. 19 deve essere letto in collegamento non solo con il
comma che si vuole integrare, ma con
l’intero articolo 39 del DL 112/2008 convertito con modificazioni con legge
133/2008. Con i primi due commi di questa disposizione si individuavano le
caratteristiche ed i contenuti del LUL e con il settimo il sistema
sanzionatorio, senza però che si potesse cogliere una differenza sostanziale
o di trattamento tra omessa e infedele registrazione e neppure quantificare
le omissioni e le infedeltà. La precisazione arriva adesso e chiarisce che
omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente non
effettuate e non ad ogni singola omissione; e che infedele registrazione vuol
dire fare scritture diverse per qualità e/o quantità dalla prestazione lavorativa
effettivamente resa o dai compensi effettivamente erogati. La differenza è
che l’omissione di scrittura costituisce un unico illecito, sia pur graduato
per il numero di lavoratori omessi e rinnovabile mese per mese, mentre
l’infedeltà rappresenta un fenomeno più complesso in quanto occorrerà andare
a verificare quali siano tutti gli scostamenti tra le scritture registrate e
le prestazioni ed i compensi effettivi.
Di fatto la
rivoluzione è solo la conferma “normativizzata” dell’ orientamento già
assunto in sede amministrativa. E cioè applicazione di una sola sanzione per ciascun mese di riferimento in caso di
omissione, sia pure graduata a seconda del numero dei lavoratori interessati
ed anche – mi sembra il caso di aggiungere - con attenzione all’istituto del
cumulo giuridico di cui all’art. 8, comma 1, L. 689/1981; nell’eventualità
invece che venga constatata infedele registrazione dovranno essere
riscontrate tutte le differenze tra quanto registrato e l’effettivo svolgimento
dei lavori, sia per ore effettuate e registrate sia per compensi erogati ma
non dichiarati, i cosiddetti fuori busta, ed applicate le sanzioni per le
singole fattispecie. Molto opportunamente tali precisazioni sono contenute
nella già più volte citata circolare ministeriale 2946, n. 2 del 16 febbraio 2012.
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RESPONSABILITA’ SOLIDALE NEGLI APPALTI
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Maggiori precisazioni in ordine alle responsabilità degli appaltanti
per le insolvenze nei confronti dei lavoratori e degli obblighi contributivi.
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Art. 21
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Con l’art. 21 si
riscrive integralmente l’art. 29, comma
2 del noto d.lgs. 276/03, in materia di responsabilità solidale negli
appalti. Fino ad oggi, ma anche per l’effetto di successivi aggiustamenti del
decreto, la legge si limitava a porre a carico del committente imprenditore o
datore di lavoro una responsabilità
solidale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per i
trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti dagli
appaltatori ed eventuali subappaltatori. Come già nella versione originaria
vengono esclusi da questa responsabilità la persona fisica che non eserciti
attività d’impresa o professionale, nonché il committente pubblico per il quale
vige il regime del potere sostitutivo di cui al d.lgs. 163/2006 ed al
relativo regolamento dpr 207/2010. Si vedano in proposito anche le recenti circolari
2978 n. 3 del Ministero del Lavoro del
16 febbraio 2012 e Inps n. 54 dello scorso 13 aprile.
Fermo restando il
limite dei due anni - inteso come quello del singolo appalto o subappalto -
ed il regime ispirato dalle eventuali inadempienze di appaltatori e
subappaltatori, il nuovo testo del comma in questione precisa alcuni punti
che restavano in sospeso nella precedente formulazione. In primo luogo viene chiaramente
espresso che nei trattamenti retributivi debbono essere ricomprese anche le
quote di trattamento di fine rapporto, ma solo quelle maturate durante il
periodo di riferimento dell’appalto; inoltre che l’appaltante risponde per i
trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali ed assicurativi, ma
non per le sanzioni civili, per le quali resta obbligato solo l’appaltatore o
il subappaltatore responsabile dell’adempimento.
Viene anche
aggiunto che, qualora si pervenga in giudizio, si debba dare precedenza, su
richiesta del committente o appaltante, alla preventiva escussione del
patrimonio dell’appaltatore e solo in caso di infruttuosa – e dovremmo
aggiungere anche parziale – escussione potrà essere rivolta azione esecutiva
anche nei confronti del committente o appaltante medesimo. Si può dare anche
il caso che l’appaltatore non venga convenuto in giudizio, ma ciò non fa
venire meno il diritto dell’appaltante a sollevare ugualmente eccezione per
l’escussione dei beni dell’ appaltatore; in questo caso però dovrà essere il
committente o appaltante ad indicare i beni dell’appaltatore su cui
esercitare soddisfazione.
Restano alcune cose
da precisare che la novella non affronta, ma che sono rintracciabili nella
precedente legislazione non abrogata e, per quanto applicabile, nella prassi.
In primo luogo per quanto riguarda il
concetto di lavoratore, la prassi afferma – si ritiene a ragione – che il
concetto di lavoratore tutelato dalla norma vada inteso per ogni forma sotto
cui si svolge il lavoro, quindi non solo lavoratori subordinati, ma anche
quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali, purché prestino
il loro impegno direttamente nell’opera o nel servizio oggetto dell’appalto
[Messaggio Inps n. 3253 del 29/02/2012].
C’è poi l’aspetto
relativo alle ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente o
assimilato oppure autonomo dei lavoratori impiegati nell’appalto a cui si
possono aggiungere le contribuzioni eventualmente dovute alla Cassa Edile. Nel
primo caso rimane applicabile la Legge 238/2008, di conversione del DL
223/2006, in cui l’art. 35 comma 28 dispone che l’appaltatore sia solidalmente
responsabile con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, oltre che dei contributi
previdenziali ed assicurativi. Per quanto riguarda invece la Cassa Edile si
può interpretare che i relativi versamenti, almeno per quanto riguarda la
parte a carico del lavoratore, facciano parte della retribuzione, sia pur
differita o diversamente destinata e pertanto rientrino appieno nella previsione
della norma di modifica ed integrazione dell’art. 29. Restano le incertezze
per la parte a carico del datore di lavoro: magari su tutto l’argomento una
precisazione di prassi non tornerebbe superflua.
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PROMOZIONI DI CORSI D’APPRENDISTATO NELLE SCUOLE TECNICHE
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Saranno realizzati percorsi in apprendistato a valere sulle politiche
di formazione dei giovani
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Art.
52, co. 1, lett. c)
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Nell’ottica della
semplificazione, ma anche della promozione dell’istruzione
tecnico-professionale, si prevede che da parte del Ministero dell’Istruzione,
di concerto col Ministero del lavoro, sia adottato un decreto che, tra altre
linee guida, promuova la realizzazione di percorsi che, con riferimento
all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, accompagnino il
rientro in formazione dei giovani.
Tale realizzazione
riguarderà tutti gli istituti che abbiano competenza nell’istruzione
tecnico-professionale, ma sarà il decreto ad indicare nel dettaglio le forme
che saranno adottate, che al momento, anche con un confronto con l’art. 3 del
d.lgs. 167/2011, non appaiono sufficientemente delineate.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO D’IMPOSTA
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Proroga dei benefici fiscali a favore di imprese che nelle regioni
del Mezzogiorno assumono lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
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Art. 59
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Si fa riferimento al bonus introdotto dal DL 70/2011
convertito con legge 106/2011. Esso consisteva nel riconoscimento di un credito
d’imposta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nelle regioni
ricomprese nell’area del Mezzogiorno, di lavoratori classificati svantaggiati
o molto svantaggiati. Si ricorderà che nella terminologia comunitaria sono
considerati svantaggiati quei lavoratori che, alternativamente, sono privi di
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, sono privi di un diploma
di scuola media superiore o professionale, hanno più di 50 anni di età,
vivono soli con una o più persone a carico, sono occupati in professioni o
settori con elevato tasso di disparità uomo-donna, sono membri di una
minoranza nazionale. Le stesse categorie di lavoratori, se sono senza lavoro
da più di ventiquattro mesi, sono classificati molto svantaggiati.
A
favore delle imprese che assumono in queste particolari categorie il citato
decreto prevedeva un credito d’imposta per ogni nuovo assunto pari al 50% dei
costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione se
lavoratori svantaggiati e nei ventiquattro mesi successivi se rientranti
nella categoria dei molto svantaggiati. L’assunzione avrebbe dovuto essere
effettuata nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto
originario. Ora tale scadenza viene prorogata fino a ventiquattro mesi dalla
medesima data e cioè fino al 12 maggio 2013. In realtà tale agevolazione non
era mai decollata per il mancato accordo tra Governo e Regioni previsto dal
comma 8 dell’art. 2 del DL 70/2011 che avrebbe dovuto stabilire l’ammontare
dei fondi da destinare alle singole regioni, accordo che si spera
realizzabile in questa occasione.
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[1]
Utilizzo l’aggettivo preesistenti,
come espressione esatta contenuta nel d.lgs 151/2001, anziché quella di persistenti, adottata nel decreto legge, perché a mio
avviso è proprio alla preesistenza che si deve fare riferimento e pertanto il
termine utilizzato nel decreto legge ritengo sia da considerarsi una veniale
inesattezza.
avevo letto questo tuo intervento sulla Circolare e desideravo farti i complimenti subito... ma ne approfitto solo ora e mi scuso per il ritardo.
RispondiEliminaCiao
Alberto Carbone.