di Silla Cellino
consulente del lavoro in Firenze
Non erano previste grosse novità in tema di lavoro dalla legge di stabilità per l’anno 2011 [così si chiama adesso la tradizionale legge finanziaria] approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 7 dicembre. Infatti parecchie cose erano già state decise con l’appendice della manovra finanziaria estiva costituita dal “collegato lavoro”.
Perciò le disposizioni approvate sono state limitate e molte riguardano la prosecuzione anche per il 2011 di precedenti misure che altrimenti sarebbero andate a scadenza. Purtroppo l’ingegneria legislativa nel nostro paese è abbastanza carente, anche per quanto riguarda la forma; e ciò va a scapito della chiarezza delle leggi. Infatti, anche dalla lettura stessa della Legge 200/2010, appare chiaro che nello scrivere e poi votare il provvedimento non si è tenuto conto che i contenuti scaturivano da provvedimenti adottati in tempi diversi, con modalità e validità diverse e quindi gli istituti che si intendono prorogare o rifinanziare s’incrociano e rischiano talvolta d’ingenerare equivoci o confusione, specie in materia di ammortizzatori sociali. Ma andiamo con ordine, se possibile, con l’esposizione delle novità intervenute o confermate, ad eccezione della detassazione e decontribuzione dei premi di produttività che vengono trattati in un altro articolo della rivista.
Ammortizzatori sociali.
Su questo tema – sempre in attesa, come recita la formula consueta, ma anche un po’ consunta, di una riforma organica – sarà bene premettere che questa riforma organica sarebbe già in cantiere, se vogliamo tener conto della delega conferita al governo con la Legge 183/2010 per il riordinamento organico e complessivo della materia; delega che riassume la precedente non portata a compimento di cui alla Legge 247/2007, con la fissazione di un termine temporale di 24 mesi anziché di 12. Quindi gli interventi attuali, indipendentemente dalla riproposizione della delega e della sua maggior durata - che incrociandosi con una certa instabilità politica ne rende un po’ problematica l’attuazione - si muovono in una duplice direzione.
In primo luogo vengono riconfermati con proroga gli attuali assetti in deroga, attraverso il rifinanziamento dei precedenti interventi venuti in scadenza al termine del 2010. In particolare, con il comma 30, viene nuovamente autorizzata la concessione di mobilità, cassa integrazione guadagni e disoccupazione speciale, con le modalità già in vigore per gli anni precedenti; tutte le concessioni in deroga potranno essere attribuite dal Ministro del lavoro, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, sulla base di specifici accordi e per periodi non superiori a dodici mesi, anche senza soluzione di continuità. Come per le precedenti occasioni si opera una riduzione dei trattamenti in caso di proroga e cioè del 10% nel caso di prima proroga, del 30% per la seconda ed infine del 40% per le successive. Sempre per le proroghe successive alla seconda, viene disposto che queste siano ammissibili soltanto se in presenza e con la frequenza di specifici programmi che la regione interessata dall’azione organizza ai fini del reimpiego e/o della riqualificazione professionale.
Con il comma 31, invece, si stabilisce che i criteri d’accesso debbano essere omogenei per tutte le forme d’integrazione del reddito e pertanto che l’ammissione a questi trattamenti sarà possibile solo per coloro che avranno maturato, alla data di inizio del trattamento, alcuni requisiti minimi e cioè, in caso di cassa integrazione, un’anzianità di almeno 90 giorni presso l’impresa e, per l’attribuzione della mobilità, la presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed un’anzianità aziendale minima di dodici mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato. Viene inoltre confermata la disposizione già contenuta nella Legge Finanziaria 2010, secondo la quale per il computo dell’anzianità pregressa da considerare ai fini della concessione del beneficio va ricompreso anche il periodo di lavoro eventualmente svolto presso la stessa impresa sotto la forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto ed in regime di monocommittenza, con mensilità contributive accreditate presso la gestione separata Inps.
Incentivi alle imprese ed ai lavoratori
Anche in questa materia si agisce sempre sotto la forma di proroga di precedenti disposizioni. Tra gli incentivi ai datori di lavoro c’è da segnalare innanzi tutto quelli riconosciuti, sempre nel medesimo comma 31, per effetto di assunzione di personale proveniente da destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi per cessazione parziale o totale dell’attività o in presenza di procedura concorsuale. Tale incentivo è pari alle mensilità non ancora percepite dal/dai lavoratore/i in questione e viene erogato dall’Inps, ma in alternativa ne ha diritto in unica soluzione anche il lavoratore stesso qualora intenda attivare iniziative imprenditoriali in proprio, anche sotto forma di partecipazione a cooperativa.
Inoltre, sempre a vantaggio dei lavoratori che intendano intraprendere attività in proprio o per associarsi in cooperativa e che siano titolari di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, c’è la possibilità di ricevere le prestazioni residue in unica soluzione, come in unica soluzione può essere corrisposta l’indennità di mobilità, ma per una misura massima di dodici mesi, in caso di diritto a tale trattamento. Tutto questo è contenuto nel comma 33.
Altri incentivi a favore dei datori di lavoro vengono inoltre confermati e rifinanziati con lo stesso comma 33. In particolare:
a) l’impresa di appartenenza potrà utilizzare il proprio personale destinatario di trattamenti di integrazione al reddito per progetti di formazione e riqualificazione, anche in forma mista tra apprendimento ed attività produttiva connessa all’apprendimento stesso, vedendosi riconosciuta a proprio favore la differenza tra la retribuzione ed il trattamento di sostegno al reddito
b) le imprese potranno godere di un trattamento contributivo, pari a quello previsto per gli apprendisti, qualora assumano personale destinatario di disoccupazione non agricola che abbia almeno 50 anni di età, oppure lavoratori, sempre destinatari di disoccupazione non agricola o in stato di mobilità, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e fino alla maturazione del diritto al pensionamento
c) infine, sempre a favore dei datori di lavoro, è previsto un incentivo pari all’indennità residua spettante al lavoratore, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato, senza esservi tenuti, di lavoratori in disoccupazione ordinaria o disoccupazione nell’edilizia, a patto che non abbiano effettuato riduzioni di personale con la stessa qualifica nei dodici mesi precedenti o non abbiano in atto trattamenti di cig straordinaria.
Contratti di solidarietà
Come noto, i contratti di solidarietà di natura difensiva, finalizzati ad affrontare le situazioni di riduzione del personale in caso di crisi aziendale, comportano per i lavoratori un’integrazione salariale parziale del trattamento retributivo perduto a seguito della riduzione d’orario e, a vantaggio del datore di lavoro, un determinato beneficio contributivo.
Ancora con il comma 33, che a questo punto si rivela strategico, viene confermato l’incremento della misura d’integrazione salariale già previsto per il 2010, dal 60 all’80% del trattamento retributivo perduto, con l’avvertenza che i settori interessati sono quello industriale e quelli assimilati per effetto di disposizioni particolari, mentre ne restano esclusi quelli soggetti alla disciplina speciale dell’art. 7 della Legge 236/1993, vale a dire le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.
Con il comma 32 viene invece prorogata la disposizione già contenuta nella già citata legge 2/2009 di conversione del DL 185/2008, a fronte della quale possono utilizzare i contratti di solidarietà difensivi anche le imprese con un numero di dipendenti inferiori a 15, purché gli interventi stessi siano adottati al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Trattamento pensionistico
Sia pur in termini estremamente parziali ed in collegamento con la platea di lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali, le disposizioni in materia di decorrenza delle pensioni costituiscono la vera novità contenuta nella legge, poiché si interviene a cavallo della disciplina transitoria in materia di finestre pensionistiche per questa categoria di destinatari che era stata lasciata un po’ a mezzo nella precedente riforma. Con essa infatti si stabiliva che, a partire da coloro che raggiungevano i requisiti dal 1° gennaio 2011, venivano previste nuove finestre con apertura trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi di qualsiasi gestione, quella separata inclusa. Tra le categorie escluse da questa restrizione e che quindi continuavano a godere delle antecedenti regole per l’apertura delle finestre anche a partire dal 1° gennaio 2011, oltre al personale della scuola ed ai lavoratori per il quale viene meno il titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché gli esuberi del settore bancario-assicurativo, erano ricompresi anche i lavoratori in mobilità breve o lunga con accordi stipulati entro il 30 aprile 2010, purché ne facessero domanda e nel limite di 10.000 unità. Ecco, con le modifiche apportate dal comma 37 si prevede che, in alternativa a questa possibilità – e con chiaro riferimento all’eventuale e probabile superamento del limite di 10.000 unità – sia concesso il prolungamento del periodo di tutela del reddito per il tempo necessario al raggiungimento della decorrenza della pensione secondo i nuovi criteri.
Altre proroghe
Si è colta infine l’occasione, utilizzando la legge di stabilità, di ripresentare altre proroghe in materie diverse che, ormai per tradizione, vengono riproposte di anno in anno, sempre nella consueta attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e che in particolare [comma 32] riguardano:
a) la possibilità per le aziende del commercio e per le agenzie di viaggio e turismo ed operatori turistici con meno di duecento dipendenti, ma con più di cinquanta e per le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, di accedere alla Cassa integrazione straordinaria ed alla mobilità
b) per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo dalle imprese con un organico inferiore ai sedici dipendenti la facoltà di iscriversi su richiesta alle liste di mobilità, senza assegno, ma con la possibilità di essere favoriti nel reimpiego, rimanendo valide a vantaggio di eventuali nuovi datori di lavoro le facilitazioni contributive previste dalla legge per questa eventualità
c) per i lavoratori che non possono usufruire dell’indennità di mobilità ai sensi della normativa a regime la possibilità di ottenere un trattamento equivalente all’indennità di mobilità nell’ambito delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga e con riconoscimento di contribuzione figurativa per un periodo equivalente alla percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria, cioè di otto mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni, dodici mesi per i cinquantenni ed oltre.
Il reimpiego dei lavoratori
Un ultimo cenno merita la questione del reimpiego dei lavoratori interessati dai programmi di sostegno. In precedenza, nei diversi provvedimenti legislativi emanati in proposito, si è sempre fatto riferimento alla necessità di collegare il sostegno a programmi formativi e di riqualificazione. Tale è il contenuto della delega al governo per la riforma degli ammortizzatori sociali ed anche della citata legge 2/2009, tale era anche quanto previsto dalla precedente finanziaria con la quale si disponeva che i trattamenti di sostegno, nel caso di proroghe successive alla seconda, fossero condizionati dalla frequenza dell’interessato a specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale organizzati dalla regione; e lo stesso si legge anche nell’attuale legge di stabilità, dove in più si aggiunge che il Ministero del Lavoro dovrà inviare bimestralmente una relazione al Ministero dell’Economia sull’andamento degli impegni relativi alle risorse destinate, con la quale implicitamente si richiede una rendicontazione anche su questo punto particolare.
Tutte ottime intenzioni. Tuttavia, anche in considerazione dello stato non propriamente di massima efficienza degli strumenti pubblici di politiche del lavoro, è lecito attendersi qualcosa di più stringente, non tanto in sede legislativa, ché già, sempre la legge 2/2009, all’art. 19, al comma 9, ma ancor più al comma 10, è sufficientemente chiara in merito richiedendo una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale e che in caso di rifiuto si perda il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro. Ma al di là della legge, un deciso e più determinato sforzo di attuazione in questo senso diventa sempre più improcrastinabile, altrimenti tutta la politica degli ammortizzatori sociali, anche quelli rifondandi, rischia di naufragare in mero e costoso assistenzialismo.
pubblicato sul n. 4/2011 di Consulenza Buffetti
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